Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11200 del 29/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11200 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TARANTINO NICOLA N. IL 14/02/1979
avverso la sentenza n. 2628/2009 CORTE APPELLO di BARI, del
11/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;

Data Udienza: 29/01/2014

RG 24005 2013

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
Letto il ricorso proposto da TARANTINO NICOLA avverso la
sentenza della Corte di appello di Bari del 11/12/2012 che lo
condannava per i reati di cui all’art. 73 dpr 309.90 e 337 cp,

di

cui

all’art.

337

cod.

pen.

Osserva:
Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di
specifica motivazione della Corte distrettuale sul punto
in fatto riproposto dal ricorso, con motivata conferma
dell’apprezzamento di merito del primo Giudice, il
motivo è diverso da quelli consentiti, prospettando
censure di fatto volte ad una diversa valutazione del
materiale probatorio, precluse in questa sede di
legittimità.
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la
condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in
dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di 1.000,00 in
favore della Cassa delle Ammende.
Rom

l 29 gennaio 2014

che deduce vizio di motivazione in riferimento alla contestazione

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