Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11199 del 29/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 11199 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CALABRESE ANTONIO N. IL 03/05/1979
avverso la sentenza n. 69/2009 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 01/10/2012
dato avviso alle parti;
.
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;

Data Udienza: 29/01/2014

RG 23983 2013

ORD INAN ZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
Letto il ricorso proposto da CALABRESE ANTONIO personalmente
avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce sez.

Osserva:
Il ricorso è originariamente inammissibile, perché
prospetta deduzioni del tutto generiche, clausole di
stile astrattamente idonee a contrastare qualsiasi
decisione di qualunque processo e fattispecie, deduzioni
che non si confrontano specificamente con le
argomentazioni

svolte

nella

sentenza

impugnata

(confronto doveroso per l’ammissibilità
dell’impugnazione, ex art. 581 c.p.p., perché la sua
funzione tipica è quella della critica argomentata
avverso il provvedimento oggetto di ricorso:
sent. 20377 dell’11.3-14.5.2009

e

Sez. 6,

Sez.6, sent. 22445

dell’8 – 28.5.2009).

Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la
condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in
dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in
favore della Cassa delle Ammende.

Taranto del 1/10/2012 che lo condannava per il reato di cui
all’art. 73 5 0 comma dpr 309.90, che deduce vizio di motivazione.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA