Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11197 del 29/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11197 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MUSUMECI GIOVANNI N. IL 18/01/1958
avverso la sentenza n. 12202/2012 GIP TRIBUNALE di CATANIA, del
22/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;

Data Udienza: 29/01/2014

RG 23966 2013

ORDINANZA

RAGIONI DELLA DECISIONE
Letto il ricorso proposto da MUSUMECI GIOVANNI personalmente
avverso la sentenza del gip del Tribunale
22/1/2012 che

di Catania del

gli applicava la pena ex art. 444 cpp per

Osserva:
Il ricorso è inammissibile perchè, in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444
c.p.p., l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della
prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le
parti sia da considerare sufficientemente motivata con una
succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo
d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della sua
qualificazione giuridica, con il richiamo all’art. 129 c.p.p. per
escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con
la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei
limiti di cui all’art. 27 Cost.
17.10.2006). Né

(Sez. 4, sent. 34494 del 13.7

il giudice può pronunciare sentenza di

proscioglimento o di assoluzione per mancanza, insufficienza o
contraddittorietà delle prove desumibili dagli atti, non
rientrando tale possibilità tra quelle esplicitamente indicate
dall’art. 129, comma primo, cod. proc. pen.

(Sez.6, sent. 15700

del 25.3 14.4.2009).

Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la
condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in
dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di 1.500,00 in
favore d la Cassa delle Ammende.
L’este

DEPOG !TATA

IN CANCELLERIA

7 MAR 2014

I

violazione legge droga, che deduce vizio di motivazione

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