Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11196 del 29/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11196 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CARRISI COSIMO N. IL 25/09/1977
avverso la sentenza n. 1825/2011 CORTE APPELLO di LECCE, del
15/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 29/01/2014

R.G. 23952/2013

L’imputato Cosimo Carrisi ricorre per mezzo del difensore contro la sentenza
della Corte di Appello di Lecce, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Brindisi
(appellata con riguardo al solo trattamento sanzionatorio), con cui -all’esito di giudizio
abbreviato- è stato riconosciuto colpevole del delitto di evasione dal regime cautelare
degli arresti domiciliari ed è stato condannato, tenuto conto della contestata recidiva
qualificata, alla pena di dieci mesi di reclusione.
Con il ricorso si deduce carenza di motivazione e violazione dei parametri
referenziali sottesi alla dosimetria della pena, ritenuta nel caso di specie eccessivamente
afflittiva per la mancata esclusione della rilevanza della recidiva.
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Palese è la genericità e indeducibilità degli addotti profili di censura, già esposti ai
giudici di appello, che ne hanno escluso ogni apprezzabilità, evidenziando come
l’imputato sia gravato da significativi e numerosi precedenti penali, che nel caso di
specie giustificano l’indice di maggiore colpevolezza fatto palese dalla contestata
recidiva specifica, sì da non poter essere gratificato da un trattamento sanzionatorio di
maggior favore di quello praticato in primo grado (anche in considerazione della
contenuta misura della individuata pena base del calcolo della sanzione).
All’inammissibilità dell’impugnazione segue per legge la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa
delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 29 gennaio 2014
Il consiglie

tensore

1 P esidente

Motivi della decisione

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