Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11195 del 29/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11195 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ROMBI ALBERTO N. IL 22/02/1971
avverso la sentenza n. 815/2012 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 14/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;

Data Udienza: 29/01/2014

RG 23917 2013

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
Letto il ricorso proposto da Rombi Alberto personalmente
avverso la sentenza della Corte di appello

deduce

lo condannava per violazione legge droga, che
vizio

di

motivazione

Osserva:
Il ricorso è originariamente inammissibile, perché
prospetta deduzioni del tutto generiche, clausole di
stile astrattamente idonee a contrastare qualsiasi
decisione di qualunque processo e fattispecie, deduzioni
che non si confrontano specificamente con le
argomentazioni

svolte

nella

sentenza

impugnata

(confronto doveroso per l’ammissibilità
dell’impugnazione, ex art. 581 c.p.p., perché la sua
funzione tipica è quella della critica argomentata
avverso il provvedimento oggetto di ricorso:
sent. 20377 dell’11.3-14.5.2009

e

Sez. 6,

Sez.6, sent. 22445

dell’8 – 28.5.2009).

Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la
condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in
dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di 1.000,00 in

l

favc re della Cassa delle Ammende.

14/1/2013 che

di Lecce del

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