Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11193 del 29/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11193 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MBACKE DOUBA N. IL 01/01/1991
CHEIK MBENGUE N. IL 28/01/1977
avverso la sentenza n. 174/2013 TRIBUNALE di GENOVA, del
08/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;
Data Udienza: 29/01/2014
RG 23878 2013
ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
Letti i ricorsi proposti da MBACKE
PP25/1
—
TOWIA e CHEIKH MBEGUE a
mezzo dei rispettivi difensori avverso la sentenza del GM del
Tribunale di Genova del 8/4/2013 che applicava loro la pena ex
erronea applicazione di sequestro conservativo (Mbacke) e vizio
di
motivazione
(Cheikh)
Osserva:
Il ricorso di Cheikh
è inammissibile perchè, in sede di
applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi
dell’art. 444 c.p.p., l’accordo intervenuto esonera l’accusa
dall’onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce
l’accordo fra le parti sia da considerare
sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto
(anche deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione
della correttezza della sua qualificazione giuridica, con il
richiamo all’art. 129 c.p.p. per escludere la ricorrenza di
alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della
congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui
all’art. 27 Cost.
(Sez. 4, sent. 34494 del 13.7 17.10.2006). Né
–
il giudice può pronunciare sentenza di proscioglimento o di
assoluzione per mancanza, insufficienza o contraddittorietà delle
prove desumibili dagli atti, non rientrando tale possibilità tra
quelle esplicitamente indicate dall’art. 129, comma primo, cod.
proc. pen.
(Sez.6, sent. 15700 del 25.3 14.4.2009).
–
Il ricorso di Mabacke è inammissibile perché la sentenza non
ha affatto disposto ex novo il sequestro conservativo.
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la
condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in
dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di
1.500A00 in favore della Cassa delle Ammende.
L’ etensore
art. 444 cpp per violazione legge droga, che deducono vizio di