Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11192 del 29/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11192 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BRIGNONE VINCENZO N. IL 10/04/1976
avverso la sentenza n. 2887/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 17/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 29/01/2014

R. G. 23876 / 2013

L’imputato Vincenzo Brignone impugna personalmente per cassazione la sentenza
della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la condanna alla pena di due mesi di
reclusione ed euro 80,0o di multa inflittagli con sentenza del Tribunale di Trapani ex art.
442 c.P.P. per il reato previsto dall’art. 334 co. 2 c.p., per aver violato i doveri inerenti alla
giudiziale custodia a lui affidata di una sua autovettura sottoposta a sequestro
amministrativo, da lui “rottamata”, facendone perdere le tracce. Affermazione di
responsabilità riveniente dal negativo accertamento della p.g. -in sede di notifica al
custode Brignone del provvedimento di confisca del veicolo- della mancata disponibilità
della vettura da parte del prevenuto.
Con il ricorso si deduce violazione di legge e difetto di motivazione con riguardo al
solo trattamento sanzionatorio, lamentandosi l’eccessività della pena per mancato
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile perché le delineate censure, generiche ed espresse sulla
base di elementi di preminente valenza fattuale, sono indeducibili in sede di legittimità.
Le stesse, infatti, afferiscono al profilo della sanzione rimesso all’esclusivo apprezzamento
del giudice di merito, che nel caso di specie (trattavasi dell’unico motivo di appello) ha
adeguatamente argomentato il diniego delle attenuanti generiche (stanti i numerosi
precedenti penali del ricorrente) quale mezzo per ridurre una pena di per sé non
particolarmente afflittiva.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende, che si stima equo fissare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 29 gennaio 2,014

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Motivi della decisione

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