Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11191 del 29/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11191 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DEMIRXHIU SHERIF N. IL 04/12/1966
OTMANI HASSAN N. IL 19/11/1968
avverso la sentenza n. 2251/2010 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 13/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;

Data Udienza: 29/01/2014

RG 23860 2013

ORDINANZA

RAGIONI DELLA DECISIONE
Letti i ricorsi proposti da DEMIRXHIU SHERIF e

OTMANI HASSAN

personalmente avverso la sentenza della Corte di appello

legge

droga,

per violazione

gennaio 2012 che li condanna
che

deducono

vizio

di

motivazione

Osserva:
I ricorsi sono inammissibili perché, a fronte di
specifica motivazione della Corte distrettuale sui punti
in fatto riproposti dai ricorso, con motivata conferma
dell’apprezzamento di merito del primo Giudice, i motivi
sono diversi da quelli consentiti, prospettando censure
di fatto volte ad una diversa valutazione del materiale
probatorio, precluse in questa sede di legittimità.

Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la
condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in
dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di
1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
29 gennaio 2014
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– 7 MAR 2014
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