Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11190 del 29/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 11190 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE GENNARO ALESSANDRO N. IL 05/09/1975
avverso la sentenza n. 1845/2008 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 21/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 29/01/2014

R. G. 23846 / 2013

Con la suindicata sentenza la Corte di Appello di L’Aquila ha confermato la
sentenza del Tribunale di Lanciano, che all’esito di giudizio ordinario ha condannato
Alessandro De Gennaro alla pena di sei mesi di reclusione per il reato di cui all’art. 336
c.p., avendo rivolto ripetute frasi di grave minaccia ad un assistente della polizia
penitenziaria per non averlo costui fatto uscire dalla sua cella presso il carcere di
Lanciano per consentirgli l’accesso al locale delle docce al di fuori dell’orario consentito
dal regolamento dell’istituto carcerario.
Contro tale sentenza di appello hanno proposto ricorso l’imputato di persona
(lamentando l’eccessività della pena, sproporzionata rispetto alla modesta offensività del
fatto) e il difensore dello stesso imputato (lamentando difetto di motivazione laddove la
Corte territoriale, confermando la decisione di condanna di primo grado, non avrebbe
tenuto conto delle peculiari condizioni soggettive del prevenuto, affetto da grave
tossicodipendenza, suscettibile di comprometterne in alcuni momenti le sue funzioni
intellettive e volitive).
Le censure prospettate con i due ricorsi sono prive di specificità (riproponendo
profili della regiudicanda adeguatamente vagliati dai giudici di appello e, ancor prima,
dalla stessa sentenza del Tribunale abruzzese) e, a tutto concedere, manifestamente
infondate, quando si abbia riguardo alla linearità e logicità con cui l’impugnata sentenza
di appello ha confermato le conclusioni della prima decisione all’esito di un’autonoma
rilettura dei fatti integranti la criminosa condotta del ricorrente alla luce della coerente e
credibile testimonianza dell’agente penitenziario vittima del reato di minaccia. Parimenti
il trattamento sanzionatorio risulta oggetto di specifica valutazione confermativa della
non eccessiva pena inflitta al prevenuto (pari al minimo edittale).
A prescindere dall’incremento sanzionatorio determinato dalla contestata recidiva
qualificata (la cui rilevanza non è stata esclusa dai giudici di merito), la genetica
inammissibilità del ricorso per cassazione, impedendo l’instaurarsi di un valido rapporto
impugnatorio, preclude la possibilità di rilevare di ufficio l’estinzione del reato per
prescrizione sopravvenuta alla sentenza di secondo grado (Cass. S.U., 22.11.2000 n. 32,
De Luca, rv. 217266; Cass. S.U., 22.3.2005 n. 23428, Bracale, rv. 231164; Cass. Sez. 3,
8.10.2009 n. 42839, Imperato, rv. 244999). All’inammissibilità dell’impugnazione segue
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa
delle ammende, che stimasi equo determinare in misura di euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 29 gennaio 2014

Motivi della decisione

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA