Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1119 del 25/11/2013
Penale Sent. Sez. 7 Num. 1119 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: PALLA STEFANO
sul ricorso proposto da:
BEVILACQUA ROCCO N. IL 24/05/1971
avverso la sentenza n. 131/2009 CORTE APPELLO di
CAMPOBASSO, del 14/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 25/11/2013
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Bevilacqua Rocco ricorre avverso la sentenza 4.2.13 della Corte di appello di Campobasso con la
quale, in parziale riforma di quella in data 18.4.08 del Tribunale di Larino-sezione distaccata di
Termoli, è stato dichiarato non doversi procedere in ordine al reato sub B) (artt.110, 624, 625 nn.2 e
7 c.p.) perché, concesse attenuanti generiche equivalenti, estinto per intervenuta prescrizione, ed è
stata ridotta la pena per il reato di cui al capo A) (art.495 c.p.) a mesi otto di reclusione.
ritenuto che si era formato il giudicato in ordine al reato sub A), per il quale invece era stata chiesta,
con i motivi di appello, la riduzione della pena, su cui quindi non vi era stata pronuncia.
Osserva la Corte che il ricorso è fondato, atteso che l’impugnazione proposta dall’imputato con
riferimento al solo aspetto della quantificazione della pena, impedendo che il relativo capo della
sentenza acquisti autorità di cosa giudicata, non esime il giudice del gravame dal compito di
rilevare, nel rispetto dell’art.129 c.p.p., eventuali cause di estinzione del reato (cfr. Cass., sez.I, 17
novembre 2011, n.45994).
Nella specie, pertanto, i giudici di appello avrebbero dovuto pronunciare sentenza dichiarativa di
estinzione del reato, per intervenuta prescrizione, anche con riferimento al residuo capo A) (art.495
c.p.), essendo anche per tale reato il termine prescrizionale massimo decorso alla data di pronuncia
della sentenza di secondo grado.
L’impugnata sentenza deve quindi essere annullata senza rinvio per essere anche il residuo reato
sub A) estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato residuo estinto per prescrizione.
Roma, 25 novembre 2013
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Deduce il ricorrente violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) c.p.p. per avere il giudice di appello