Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11186 del 29/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11186 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ROSELLA LYCIA N. IL 30/09/1986
avverso la sentenza n. 7280/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
04/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;
Data Udienza: 29/01/2014
ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
Letto il ricorso proposto da
ROSELLA LYCIA personalmente
avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 4.1.13 Che
vizio di motivazione per inadeguata valutazione della
responsabilità
Osserva:
Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica
motivazione della Corte distrettuale sul punto in fatto
riproposto dal ricorso, con motivata conferma dell’apprezzamento
di merito del primo Giudice, il motivo è diverso da quelli
consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa
valutazione del materiale probatorio, precluse in questa sede di
legittimità.
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la
condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di
fav
della Cassa delle Ammende.
tensore
1.000,00 in
lo condannava per art. 73 5 ° comma d.p.r. 309.90, che deduce