Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11185 del 29/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 11185 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PETROV PETRO N. IL 30/11/1977
avverso la sentenza n. 6820/2008 CORTE APPELLO di ROMA, del
14/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 29/01/2014

R.G. 23726 / 2013

Con il ministero del difensore l’imputato Pietro Petrov impugna per cassazione la
sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha confermato la condanna alla pena di
due mesi e venti giorni di reclusione inflittagli, all’esito di giudizio ordinario, dal
Tribunale di Roma per il reato di evasione dal regime cautelare degli arresti domiciliari
(essendo stato sorpreso da agenti di polizia in strada lontano dalla sua abitazione sede
esecutiva della misura cautelare domestica).
Con il ricorso si deduce violazione di legge (art. 385 c.p.) ed insufficienza e
illogicità della motivazione in riferimento alla confermata responsabilità dell’imputato,
con specifico riguardo alla incompleta verifica del già addotto stato di necessità ex art. 54
c.p., non apparendo priva di rilievo la sopravvenuta necessità addotta dal Petrov di
dover fronteggiare l’esigenza di accudire i quattro figli piccoli in presenza del malore
(minaccia di aborto) occorso alla moglie e, dunque, della necessità di uscire di casa per
acquistare il latte per i bambini (la stessa p.g. da atto che l’imputato è stato sorpreso con
una busta di latte in mano).
Il ricorso va dichiarato inammissibile. Vuoi per genericità, cioè per mancanza di
specificità delle censure, già sottoposte al vaglio della Corte di Appello e motivatamente
disattesa alla luce dell’agevole ricostruzione dello specifico contegno dell’imputato. Vuoi
per congiunta indeducibilità e manifesta infondatezza delle stesse censure, incentrate su
uno stato di necessità, presunto, di cui la sentenza impugnata e la stessa sentenza di
primo grado hanno -con argomenti logici e giuridicamente corretti- evidenziato
l’inesistenza o la mancata dimostrazione (la moglie dell’imputato si è recata in ospedale
per l’asserita minaccia di aborto soltanto due giorni dopo l’episodio incriminato). E’ solo
il caso di aggiungere che l’inevitabilità, assoluta o relativa, del preteso stato di necessità
pone in capo all’imputato un rigoroso onere di allegazione avente per oggetto tutte le
componenti della causa esimente, allegazione in difetto della quale non può discutersi
dell’operatività dell’art. 54 c.p. (cfr. Cass. Sez. 5,30.1.2004 n. 8855, Messana, rv. 228755).
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma alla cassa delle
ammende, equamente fissata in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 29 gennaio 014
Il consigje esensore

Il residente

Motivi della decisione

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA