Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11183 del 29/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11183 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SPERATI DANIELE N. IL 27/01/19g4
avverso la sentenza n. 9327/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
11/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;
Data Udienza: 29/01/2014
ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
Letto il ricorso proposto da SPERATI DANIELE personalmente
avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma dell’il marzo
vizio di inadeguata valutazione della pena
Osserva:
Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica
motivazione della Corte distrettuale sul punto in fatto
riproposto dal ricorso, con motivata conferma dell’apprezzamento
di merito del primo Giudice, il motivo è diverso da quelli
consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa
valutazione del materiale probatorio, precluse in questa sede di
legittimità.
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la
condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di
delle
ende.
1.000,00 in favore della Cassa
2013 Che lo condannava per art. 73 d.p.r. 309-90, che deduce