Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11182 del 29/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11182 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI LORENZO RAFFAELE N. IL 09/12/1944
avverso la sentenza n. 7570/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del
05/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 29/01/2014

R. G. 23674/2013

Con la sentenza suindicata la Corte di Appello di Roma ha riformato in punto di
sola pena la sentenza del Tribunale di Latina sezione di Terracina, che all’esito di giudizio
ordinario ha dichiarato Raffaele Di Lorenzo colpevole del reato di evasione dal regime
cautelare degli arresti domiciliari (avendo arbitrariamente lasciato la sua dimora,
costituita da un bungalow sito nel campeggio da lui gestito, muovendosi e spostandosi
all’interno di detto campeggio), condannandolo -concessegli le invocate attenuanti
generiche- alla pena di quattro mesi di reclusione.
Per mezzo del difensore il Di Lorenzo impugna per cassazione la sentenza di
appello, deducendo erronea applicazione dell’art. 385 co. 3 c.p. e difetto e illogicità della
motivazione, poiché mancherebbe la prova dell’elemento materiale del reato e del coevo
elemento soggettivo, l’imputato non essendosi allontanato dal campeggio recintato da lui
stesso condotto ed essendosi, quindi, mosso nell’ambito di un contesto pertinenziale della
sua abitazione.
Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi di
censura, con i quali si opera una rivisitazione fattuale delle fonti di prova, valutate con
logico giudizio dalla sentenza della Corte territoriale, improponibile nel giudizio di
legittimità e -nel contempo- si interpretano distonicamente le disposizioni incriminatrici
dell’evasione dalla custodia domiciliare rispetto ai caratteri di tale custodia. La sentenza
impugnata, al contrario dell’assunto del ricorso in punto di adeguatezza della
motivazione, ha correttamente escluso le connotazioni di pertinenza abitativa attribuite
all’area esterna al bungalow individuato come sede esclusiva della misura cautelare
domestica. In vero la nozione di abitazione e relative pertinenze rilevante per gli effetti di
cui all’art. 385 co. 3 c.p. è rigorosamente circoscritta alla struttura (dimora) in cui il
soggetto svolge la propria vista domestica e privata dimora, con esclusione di ogni altra
area direttamente adesa alla stessa ovvero che non ne costituisca parte integrante (cfr.:
Cass. Sez. 6 17.1.2007 n. 4143, Bompressi, rv. 236570; Cass. Sez. 6, 18.12.2007 n.
3212/08, P.M. in proc. Perrone, rv. 238413).
La genetica inammissibilità del ricorso, impedendo l’instaurarsi di un valido
rapporto impugnatorio, preclude la possibilità di rilevare di ufficio l’estinzione del reato
per prescrizione sopravvenuta alla sentenza di secondo grado (Cass. S.U., 22.11.2000 n.
32, De Luca, rv. 217266; Cass. S.U., 22.3.2005 n. 23428, Bracale, rv. 231164; Cass. Sez. 3,
8.10.2009 n. 42839, Imperato, rv. 244999). All’inammissibilità dell’impugnazione segue
per legge la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali e al versamento
di una somma alla cassa delle ammende, equamente fissata in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 29 gennaio 2014

Fatto e diritto

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