Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11181 del 29/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 11181 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DIENG NDONGO N. IL 16/02/1983
avverso la sentenza n. 3873/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
06/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 29/01/2014

R. G. 23664/2013

Con atto d’impugnazione personale l’imputato cittadino senegalese Dieng
Ndongo ricorre per cassazione contro l’indicata sentenza della Corte di Appello di
Genova che ha confermato la condanna alla pena di cinque mesi e dieci giorni di
reclusione inflittagli, all’esito di giudizio abbreviato, con sentenza del Tribunale di
Genova per il reato di evasione dal regime cautelare degli arresti domiciliari, sentenza
impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio (in punto di diniego della
conversione della pena detentiva).
Con il ricorso si deduce violazione di legge e illogicità di motivazione con
riguardo alla sommarietà e lacunosità del giudizio espresso dai giudici di appello nel
respingere la richiesta di applicazione sostitutiva della libertà controllata ex artt. 53 ss. L.
698/ 81.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per palese indeducibilità e genericità delle
delineate ragioni di doglianza.
Le stesse investono, infatti, un profilo della regiudicanda, quale quello del
trattamento sanzionatorio, che è riservato all’esclusivo apprezzamento del giudice di
merito, sottratto a scrutinio di legittimità quando tale apprezzamento si riveli espresso
con motivazione sufficiente e logica. E questo è il caso dell’impugnata sentenza di
appello, che ha adeguatamente argomentato sulle ragioni reputate ostative alla
concessione della richiesta sostituzione della pena detentiva.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue per legge la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa
delle ammende, che si stima equo fissare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 29 gennaio 2014

Motivi della decisione

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA