Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11181 del 29/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11181 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DIENG NDONGO N. IL 16/02/1983
avverso la sentenza n. 3873/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
06/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;
Data Udienza: 29/01/2014
R. G. 23664/2013
Con atto d’impugnazione personale l’imputato cittadino senegalese Dieng
Ndongo ricorre per cassazione contro l’indicata sentenza della Corte di Appello di
Genova che ha confermato la condanna alla pena di cinque mesi e dieci giorni di
reclusione inflittagli, all’esito di giudizio abbreviato, con sentenza del Tribunale di
Genova per il reato di evasione dal regime cautelare degli arresti domiciliari, sentenza
impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio (in punto di diniego della
conversione della pena detentiva).
Con il ricorso si deduce violazione di legge e illogicità di motivazione con
riguardo alla sommarietà e lacunosità del giudizio espresso dai giudici di appello nel
respingere la richiesta di applicazione sostitutiva della libertà controllata ex artt. 53 ss. L.
698/ 81.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per palese indeducibilità e genericità delle
delineate ragioni di doglianza.
Le stesse investono, infatti, un profilo della regiudicanda, quale quello del
trattamento sanzionatorio, che è riservato all’esclusivo apprezzamento del giudice di
merito, sottratto a scrutinio di legittimità quando tale apprezzamento si riveli espresso
con motivazione sufficiente e logica. E questo è il caso dell’impugnata sentenza di
appello, che ha adeguatamente argomentato sulle ragioni reputate ostative alla
concessione della richiesta sostituzione della pena detentiva.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue per legge la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa
delle ammende, che si stima equo fissare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 29 gennaio 2014
Motivi della decisione