Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1118 del 25/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1118 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GIOIA DIEGO N. IL 21/06/1983
avverso la sentenza n. 3783/2012 GIP TRIBUNALE di AGRIGENTO,
del 09/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 25/11/2013
Gioia Diego ricorre avverso la sentenza 9.1.13, emessa dal G.i.p. del Tribunale di Agrigento ai
sensi degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per i reati ascrittigli, unificati ex
art.8 I cpv. c.p. e concesse attenuanti generiche equivalenti, la pena — condizionalmente sospesa – di
mesi sei di reclusione.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’ art.606,
corrispondenza della fattispecie contestata a quella prospettata consensualmente dalle parti, non
motivando poi
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché generico, sia in
quanto manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art.129 c.p.p. , facendo in particolare riferimento alla comunicazione della notizia
di reato, alla denuncia-querela di Puccio Francesca e alle s.i.t. rese dalle persone specificamente
indicate.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di e 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 25 novembre 2013
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IN
comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. per non avere il giudice compiutamente valutato la astratta