Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1118 del 15/11/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 1118 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) PEZZINI CLAUDIO N. IL 17/07/1952
2) CASSARA’ GIUSEPPE N. IL 16/05/1960
avverso la sentenza n. 1442/2011 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
28/10/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Data Udienza: 15/11/2012

Il Procuratore generale della Corte di cessazione, dr. Carmine Stabile,
ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Pezzini Claudio e Cesserà Giuseppe sono imputati del reato di cui
all’articolo 216, comma uno, numero due, e 223 della legge fallimentare
perché in qualità rispettivamente di amministratore unico e di

fallita l’11/05/2006, sottraevano i libri e le altre scritture contabili
obbligatorie o le tenevano in guisa da non rendere possibile la
ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. Con la recidiva
reiterata per entrambi.
2. Il tribunale di Bergamo li ha dichiarati colpevoli del reato loro
ascritto e concesse le attenuanti generiche, equivalenti alla recidiva per il
solo Pezzini, condannava quest’ultimo alla pena di anni tre di reclusione
ed il Cassarà alla pena di anni cinque di reclusione. La Corte d’appello di
Brescia ha dichiarato inammissibili l’appello principale e quello
incidentale proposti dal Cesserà, mentre in parziale riforma della
sentenza, con riferimento al Pezzini, non ha tenuto conto della recidiva
contestata ed ha ridotto la pena ad anni due di reclusione.
3. Contro la predetta sentenza propongono ricorso per cessazione
entrambi gli imputati per i seguenti motivi:
4. Cesserà Giuseppe.
a. Violazione dell’articolo 175, comma uno, del codice di
procedura penale per non essere stato ritenuto che
l’impugnazione non tempestiva della sentenza di primo grado
fosse da imputarsi a forza maggiore o a caso fortuito;
mancata restituzione del termine alla data di deposito dell’atto
di appello.
b. Violazione dell’articolo 595, comma uno, del codice di
procedura penale, nonché contraddittorietà della motivazione,
per avere ritenuto inammissibile l’appello incidentale in
assenza di impugnazione di “parte avversaria”.
5. Pezzini Claudio:
a. violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli
articoli 25 e 27 della costituzione, 132, 133, 62 bis, 69 del

amministratore di fatto della società Immobiliare Giglio S.r.l., dichiarata

codice penale per mancata concessione dell’attenuante di cui
all’articolo 114 cod. pen.. Sostiene la difesa che il contributo
apportato dal Pezzini alla consumazione del reato sia stato di
minima importanza, come emergerebbe dalle prove assunte.
Il fatto ascritto al ricorrente sarebbe espressione di minor
disvalore rispetto a quello posto in essere dal coimputato
Cassa rà.

1. Entrambi i ricorsi sono inammissibili; il primo motivo di censura
allegato dal Cassarà è palesemente infondato: innanzitutto la Corte ha
rilevato che l’imputato non ha mai chiesto di essere rimesso in termini ai
sensi dell’articolo 175 cod. proc. pen., salvo all’udienza di discussione,
quando il termine di cui alla predetta norma era ormai da parecchio
tempo scaduto; l’imputato ha sostenuto che con la presentazione tardiva
dell’atto di appello dovesse ritenersi implicita la richiesta di rimessione in
termini, ma la tesi è destituita di fondamento, posto che l’articolo 175
pretende una richiesta espressa e comunque non può ritenersi implicita
nella presentazione tardiva di un appello la richiesta di remissione in
termini, dovendosi allegare e provare i motivi di tale tardività. In ogni
caso, la Corte, con valutazione di merito adeguatamente motivata alla
pagina sei, ha ritenuto che nel caso di specie fosse sussistente una
ipotesi di incuria o negligenza professionale, che per giurisprudenza di
questa Corte non legittima la restituzione nel termine (cfr. Sez. U, n.
14991 del 11/04/2006 – dep. 28/04/2006, De Pascalis, Rv. 233419).
Infine, la Corte ha rilevato come delle giustificazioni addotte dalla difesa,
non sia stata fornita alcuna prova.
2. Anche il secondo motivo di Cassarà è palesemente infondato,
essendovi plurime decisioni di questa Corte in senso contrario a quanto
affermato dal ricorrente: ed infatti l’appello principale proposto da uno
dei coimputati non deve essere notificato agli altri imputati, che non si
siano avvalsi autonomamente del loro potere d’impugnazione, perché in
capo a questi non v’è interesse alla proposizione dell’appello incidentale,
che è previsto come impugnazione antagonista rispetto a quella della
parte processualmente avversa (Sez. 2, n. 38810 del 01/10/2008 – dep.
14/10/2008, Pippa, Rv. 242048; conff. Sez. 5, Sentenza n. 4255 del

2

CONSIDERATO IN DIRITTO

24/09/1999, Rv. 215041; Sez. 1, Sentenza n. 978 del 08/11/2011, Rv.
251676).
3. Il motivo sollevato da Pezzini Claudio è inammissibile perché tutto
articolato in fatto, individuando non una erronea applicazione della legge
penale, né un preciso vizio logico, ma criticando una valutazione di
merito adeguatamente supportata dalla motivazione del provvedimento.
Nello specifico, in ordine alla determinazione della pena, vi è motivazione
adeguata, congrua e logica alla pagina 10 della sentenza impugnata, ove
caso, la Corte dimostra di avere tenuto conto del diverso ruolo dei due
coimputati, posto che notevolmente inferiore è stata la sanzione irrogata
al Pezzini (2 anni) rispetto a quella che ha colpito il Cassarà (anni 5).
4. Ne consegue a quanto esposto che entrambi i ricorsi devono
essere dichiarati inammissibili, con le conseguenti statuizioni in punto
spese ed ammenda, la quale ultima si liquida in misura equitativa.

p.q.m.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 a favore
della cassa delle ammende.
Così deciso il 15/11/2012

si afferma che il ruolo del Pezzini non era affatto secondario. In ogni

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