Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11179 del 29/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11179 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TENTORI FLAVIO N. IL 26/10/1953
avverso la sentenza n. 6047/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del
27/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 29/01/2014

R. G. 23626 / 2013

Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di Appello di Milano ha confermato in
punto di responsabilità la sentenza del Tribunale di Como, con la quale Flavio Tentori
all’esito di giudizio ordinario è stato condannato per il reato di calunnia, avendo
falsamente denunciato lo smarrimento di due assegni bancari (dell’importo di euro
10.000,00 ed euro 15.000,00) da lui stesso compilati, postdatati e consegnati in
pagamento di prestazioni d’opera a tale Salvatore Iannizzotto, che in tal modo
implicitamente e falsamente incolpava di furto o ricettazione dei titoli, impedendogliene
la monetizzazione alla scadenza. Nondimeno i giudici di appello hanno ritenuto di poter
ridurre la pena inflitta all’imputato, previa concessione delle attenuanti generiche, ad un
anno e quattro mesi di reclusione.
Contro tale sentenza di appello ha proposto ricorso il difensore dell’imputato,
deducendo violazione di legge e illogicità della motivazione in ordine alla confermata
sussistenza del reato di calunnia ascritto al prevenuto, che non sarebbe configurabile
poiché l’eventuale implicita accusa al prenditore e possessore del titolo non sarebbe
sorretta dal dolo del reato di calunnia, non avendo agito il Tentori nella certezza della
avvenuta consegna dei titoli al suo contraddittore e comunque nella consapevolezza di
rivolgergli specifiche accuse di segno penale.
Il ricorso, scandito da profili di doglianza generici e ripetitivi dei rilievi espressi
contro la sentenza di primo grado, esaminati e motivatamente disattesi dai giudici di
appello (privi, per ciò, di effettiva specificità), è inammissibile per manifesta infondatezza
delle addotte censure. Le stesse ineriscono al merito della regiudicanda e investono,
infatti, la valutazione di dati probatori compiuta dai giudici di merito con argomenti del
tutto lineari e logici e conformi alla consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi in
tema di false denunce di smarrimento di titoli o altri documenti, il cui uso o la cui sorte
sia ben nota al denunciante (cfr. ex pluribus: Cass. Sez. 6, 19.6.2009 n. 35923,
Raspaolo, rv. 245194: “Integra il delitto di calunnia la falsa denuncia di smarrimento di
un assegno bancario in precedenza già negoziato, proposta per impedire la riscossione
dello stesso o il protesto per difetto di provvista”).
Alla genetica inammissibilità dell’impugnazione, che -impedendo l’instaurarsi di un
valido rapporto impugnatorio- preclude la verifica di eventuali cause estintive del reato
successive alla pronuncia di appello, segue per legge la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende,
che stimasi equo determinare in misura di euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 29 gennaio 2014

Motivi della decisione

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