Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11178 del 29/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11178 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MALLAT ADEL N. IL 01/02/1980
avverso la sentenza n. 1481/2012 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
08/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;
Data Udienza: 29/01/2014
ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
Letto il ricorso proposto da
Mallat Adel
personalmente avverso la sentenza della Corte di
comma d.p.r. 309.90, che deduce vizio di inadeguata
motivazione sulla pena e sulle attenuanti
Osserva:
Il ricorso è originariamente inammissibile, perché
prospetta deduzioni del tutto generiche, clausole di
stile astrattamente idonee a contrastare qualsiasi
decisione di qualunque processo e fattispecie,
deduzioni che non si confrontano specificamente con
le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata
(confronto doveroso per l’ammissibilità
dell’impugnazione, ex art. 581 c.p.p., perché la sua
funzione tipica è quella della critica argomentata
avverso il provvedimento oggetto di ricorso:
sent. 20377 dell’11.3-14.5.2009 e
Sez. 6,
Sez.6, sent. 22445
dell’8 – 28.5.2009).
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta
equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di
cui in dispositivo.
PQM
D chiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma di
1.0 0,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Appello di Venezia che lo condannava per art. 73 50