Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11175 del 27/02/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 11175 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: IANNELLO EMILIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CHIARELLI FRANCESCO N. IL 22/12/1978
avverso l’ordinanza n. 141/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
03/07/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMILIO IANNELLO;
lette/s2tite le conclusioni del PG Dott. i, v16-I AtEL Lo e4e
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Data Udienza: 27/02/2014

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza in data 4/7/2012 la Corte d’appello di Napoli rigettava
l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione formulata nell’interesse di
Chiarelli Francesco, il quale era stato sottoposto alla misura della custodia
cautelare in carcere nell’ambito di un procedimento in cui gli era stato contestato
il reato di cessione di sostanza stupefacente (eroina): procedimento definito
all’esito di giudizio abbreviato con sentenza del G.I.P. del Tribunale di Napoli in

stupefacente rinvenuta all’interno dell’autovettura dell’imputato, ancorché di
varia natura, fosse destinata al suo uso personale, trattandosi di
tossicodipendente affetto da accertata politossicomania.
Secondo il giudice della riparazione il fatto che il richiedente sia stato
trovato in possesso di un notevole numero di dosi, già suddivise, di cinque
diverse sostanze stupefacenti, una delle quali, l’eroina, in quantità superiore ai
limiti massimi previsti ai fini di consentire l’esclusione della destinazione ad uso
personale dello stupefacente detenuto, «ha certamente concorso a determinare
la custodia cautelare, poiché ha indotto in errore la polizia giudiziaria e il giudice
della cautela», trattandosi di «condotta, in sé illecita e rimproverarabile, nonché
gravemente imprudente essendo nota essa illiceità all’istante».

2. Avverso questa decisione il Chiarelli propone, per mezzo del proprio
difensore, ricorso per cassazione deducendo erronea applicazione dell’art. 314
cod. proc. pen. e vizio di motivazione.
Rileva in sintesi che, in mancanza di altri aspetti della vicenda, idonei a
indurre il sospetto di una destinazione alla cessione e riconducibili a una
condotta colposa dell’indagato, il solo fatto del rinvenimento della sostanza
stupefacente, ancorché di varia natura, non può considerarsi fattore ostativo al
richiesto indennizzo

3. Il Ministero dell’economia ha depositato in data 17/02/2014 memoria con
la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il P.G. ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto

4. Il ricorso è infondato.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di
riparazione per ingiusta detenzione, al giudice del merito spetta verificare se chi
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data 19/1/2011, divenuta irrevocabile, essendo stato ritenuto che la sostanza

l’ha patita vi abbia dato causa, ovvero vi abbia concorso, con dolo o colpa grave.
Tale condizione, ostativa al riconoscimento del diritto all’indennizzo, deve
manifestarsi attraverso comportamenti concreti, precisamente individuati, che il
giudice di merito è tenuto ad apprezzare, in modo autonomo e completo, al fine
di stabilire, con valutazione ex ante, non se essi abbiano rilevanza penale, ma
solo se si siano posti come fattore condizionante rispetto all’emissione del
provvedimento di custodia cautelare.
In tale operazione il giudice della riparazione, come ripetutamente precisato

valutazione delle risultanze e di pervenire, eventualmente, a conclusioni
divergenti da quelle assunte dal giudice penale, nel senso che circostanze
oggettive accertate in sede penale, o le stesse dichiarazioni difensive
dell’imputato, valutate dal giudice della cognizione come semplici elementi di
sospetto, ed in quanto tali insufficienti a legittimare una pronuncia di condanna,
ben potrebbero essere considerate dal giudice della riparazione idonee ad
integrare la colpa grave ostativa al diritto all’equa riparazione.
Ciò con l’unico limite però per cui, in sede di riparazione per ingiusta
detenzione, giammai può essere attribuita decisiva importanza, considerandole
ostative al diritto all’indennizzo, a condotte escluse dal giudice penale o a
circostanze relative alla condotta addebitata ritenute inidonee a integrare un
adeguato quadro indiziario.
L’ordinanza impugnata fa buon governo di tali criteri, ragionevolmente
attribuendo rilievo ostativo al rinvenimento all’interno dell’autovettura
dell’indagato di vari tipi sostanza stupefacente suddivisi in numerosi involucri,
tali certamente da legittimare al momento dell’arresto la valutazione indiziaria di
una loro destinazione alla cessione.
Significativo al riguardo che lo stesso G.I.P., nella sentenza assolutoria,
come può desumersi dal brano testualmente trascritto nello stesso ricorso, non
contesti la «valenza sintomatica della destinazione ad un uso non esclusivamente
personale» attribuita dal Tribunale del riesame al possesso di vari tipi di droga, e
piuttosto indichi nel sopravvenuto accertamento della riferita condizione di
politossicomane – e dunque in una acquisizione successiva alla determinazione
cautelare – la ragione della esclusione della sussistenza dell’ipotizzato reato.
Correttamente dunque l’adozione della misura restrittiva (solo
successivamente rivelatasi ingiusta) è stata causalmente ricondotta anche alla
condotta dell’imputato e correttamente, altresì, questa è stata ritenuta connotata
da grave imprudenza, essendo ben prevedibile che la custodia e il trasporto di un
così elevato numero di dosi di diverse sostanze all’interno dell’autovettura non
potesse trovare immediata e agevole giustificazione in uno stato di
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da questa Corte, ha certamente il potere/dovere di procedere ad autonoma

politossicomania in sé certamente non autoevidente, ma piuttosto potesse
evocare quale prima e più immediata spiegazione quella della destinazione allo
spaccio dello stupefacente.

5. Il ricorso va pertanto rigettato, con la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali oltre che alla rifusione in favore
dell’Avvocatura delle spese sostenute per il presente giudizio.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali oltre alla rifusione delle spese in favore del Ministero resistente che IL
guida in complessivi euro 1.000,00.
Così deciso il 27/02/2014

P.Q.M.

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