Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11173 del 27/02/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 11173 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: IANNELLO EMILIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ZANONI CLAUDIO N. IL 26/01/1968
avverso l’ordinanza n. 151/2012 CORTE APPELLO di TRENTO, del
11/01/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMILIO IANNELLO;
lette/s,e.atite le conclusioni del PG Dott. ti Rip F114 7 ieEL L i 0A_
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Data Udienza: 27/02/2014

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza in data 11/1/2013 la Corte d’appello di Trento dichiara
inammissibile – per inosservanza del termine di cui al comma 1 dell’art. 175 cod.
proc. pen. e, comunque, per l’insussistenza della dedotta causa di forza
maggiore – l’istanza di restituzione in termini avanzata da Claudio Zanoni per
proporre appello contro la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti
dal Tribunale di Rovereto il 12/1/2012 per il reato di lesioni colpose commesse

commesso in Arco il 16/03/2009.
Avverso tale decisione lo Zanoni, per mezzo del suo difensore, propone
ricorso per cassazione deducendo inosservanza di norme processuali e violazione
della legge penale.
Sotto il primo profilo, richiamato l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui il
termine per proporre istanza di restituzione nel termine per inerzia o
impedimento del difensore decorre dal momento in cui l’imputato ha avuto
conoscenza della mancata impugnazione, rileva che nella specie egli ha avuto
contezza della non tempestiva impugnazione soltanto con la notificazione
dell’ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità dell’appello, avvenuto in data
19/12/2012.
Sotto il secondo profilo censura gli argomenti di merito utilizzati
nell’ordinanza impugnata, secondo cui: da un lato, l’intervento odontoiatrico cui
il difensore si è dovuto sottoporre l’ultimo giorno utile per proporre appello non
rappresenterebbe causa di forza maggiore perché, essendo il termine per
l’impugnazione di 30 giorni, ben avrebbe potuto il difensore predisporre e
depositare l’atto in precedenza e non allo scadere del termine stesso; dall’altro, il
dedotto problema di salute (ascesso dentale e conseguente intervento di
apicectomia) non riveste gravità tale da impedire il deposito dell’atto o la nomina
di un procuratore speciale.
Rileva in proposito il ricorrente che, se è vero che il difensore ha a
disposizione 30 giorni per proporre appello, è anche vero che nulla vieta che egli,
come spesso accade, attenda l’ultimo giorno utile per depositare l’atto. Quanto
all’altro argomento, rileva che l’evento in questione nella specie si è verificato tra
domenica e lunedì, ultimo giorno utile per il deposito dell’impugnazione, e fu tale
da costringere il difensore a recarsi il mattino stesso dall’odontoiatra per le cure
del caso, concretizzandosi i sintomi in un intensissimo mal di denti, gonfiore delle
ghiandole del collo e della mascella, febbre e malessere generale.

2. Il P.G. in sede ha depositato memoria con la quale ha chiesto dichiararsi
2

con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro,

inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza

Considerato in diritto

3. Il ricorso è manifestamente fondato.
La decisione impugnata trova valido e assorbente fondamento nel
preliminare rilievo della tardività dell’istanza di restituzione in termini.
Giova rimarcare in premessa che l’impedimento, quand’anche in ipotesi

ostava all’esercizio del potere di impugnazione allo stesso attribuito, non
riguardava invece l’imputato che, secondo quanto espressamente ammesso il
ricorso, aveva avuto rituale notizia della sentenza di primo grado e per il quale
pertanto deve ritenersi separatamente decorso il termine per impugnare.
Ai sensi dell’art. 175, comma 1, secondo periodo cod. proc. pen.

«la

richiesta per la restituzione nel termine è presentata, a pena di decadenza, entro
dieci giorni da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza
maggiore».
Nel caso di specie è pacifico che l’impedimento è cessato il 5 marzo 2012:
ne discende che termine ultimo per la presentazione dell’istanza era da
considerarsi il 15 marzo 2012, termine evidentemente non rispettato nel caso di
specie essendo stata l’istanza de qua depositata in data 28 dicembre 2012, come
correttamente rilevato nell’ordinanza qui impugnata.
Nessun pregio ha in proposito la tesi secondo cui dies a quo per il decorso
del termine dovrebbe essere considerato quello in cui l’imputato venga
effettivamente a conoscenza della mancata impugnazione da parte del difensore.
Come condivisibilmente evidenziato in proposito nel precedente di Sez. 4,
n. 28683 del 07/06/2012, Carlà e aa., non mass. – del tutto impropriamente
citato dallo stesso ricorrente a sostegno della propria tesi –

«il mancato o

inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell’incarico di proporre
impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non è idoneo ad integrare le ipotesi
di caso fortuito e di forza maggiore – che si concretano in forze impeditive non
altrimenti vincibili, le quali legittimano la restituzione in termini – poiché consiste
in una falsa rappresentazione della realtà, vincibile mediante la normale diligenza
ed attenzione. Nè può essere escluso, in via presuntiva, la sussistenza di un
onere dell’assistito di vigilare sull’esatta osservanza dell’incarico conferito, nelle
ipotesi in cui il controllo sull’adempimento defensionale non sia impedito al
comune cittadino da un complesso quadro normativo (v. da ultimo, Sez. 5, 6
luglio 2011, Mangano ed altro, rv. 251695)».

3

rilevante ai sensi dell’invocata norma, riguardava esclusivamente il difensore e

4. Per quanto il superiore rilievo risulti come detto assorbente, giova
nondimeno evidenziare che ad analoga valutazione di manifesta infondatezza si
espone anche il secondo motivo di ricorso.
Deve invero ritenersi del tutto corretta e congrua sul piano logico – e tale
dunque da sottrarsi alla censura del ricorrente – la valutazione della corte
territoriale secondo cui un impedimento fisico limitato al giorno della scadenza
del termine per impugnare non può rappresentare quel caso fortuito o forza
maggiore non altrimenti vincibile richiesto dalla norma per la restituzione nel

i propri impegni e comunque predisporre delle modalità idonee a consentirle di
rispettare il termine fissato, pervenendo all’ultimo giorno utile per il deposito e
ponendosi in tal modo nelle condizioni di sopportare il rischio appunto di
imprevisti impedimenti, proprio per questo non strettamente o esclusivamente
ascrivibili a caso fortuito.

5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, discendendone, ai sensi
dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché di una somma in favore della Cassa delle Ammende a titolo
di sanzione pecuniaria che appare equo determinare, avuto riguardo alla
peculiarità della fattispecie, in C 300,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 300,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 27/02/2014

termine, essendo in tal caso imputabile alla parte il non aver saputo organizzare

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