Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11171 del 12/02/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 11171 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: MONTAGNI ANDREA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI NAPOLI
nei confronti di:
CELLA LUIGI N. IL 28/09/1978
avverso l’ordinanza n. 7554/2013 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
04/12/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Aote, f. 4 ce,-1-(te5
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Data Udienza: 12/02/2014

Ritenuto in fatto
1.

Il G.i.p. presso il Tribunale di Napoli, con ordinanza in data 18.09.2013,

rigettava l’istanza di declaratoria di inefficacia della custodia cautelare in carcere
proposta da Cella Luigi.
2.

Il Tribunale di Napoli, con ordinanza in data 4.12.2013, conoscendo

dell’appello proposto nell’interesse di Cella Luigi, avverso l’ordinanza ora
richiamata, dichiarava la perdita di efficacia della custodia cautelare applicata al

ordinano l’immediata scarcerazione di Cella Luigi, se non detenuto per altra causa
Il Tribunale osservava che la richiesta presentata da Cella traeva origine
dall’ordinanza applicativa della custodia cautelare, emessa dal G.i.p. presso il
Tribunale di Napoli in data 31.10.2011, eseguita in data 11.11.2011, per i reati di
cui agli artt. 73 e 74, d.P.R. n. 309/1990, in forza del disposto di cui all’art. 297,
comma 3, cod. proc. pen., rispetto alla seconda ordinanza adottata il 16.07.2012
ed eseguita il 25.09.2012.
Il Collegio rilevava che gli elementi sui quali si fonda la seconda ordinanza,
in riferimento all’integrale contenuto della contestazione provvisoria, erano
desumibili al momento della emissione della prima ordinanza, poiché vi era stato
tra i due pubblici ministeri procedenti uno scambio di informazioni, documentato
dalla trasmissione della informativa del 4.11.2010 della Squadra Mobile di Napoli. Il
Collegio ha pertanto ritenuto sussistenti i presupposti per retrodatare i termini di
fase dell’ordinanza del 16.07.2012 al giorno 11.11.2011, giorno di esecuzione della
prima ordinanza.
3. Avverso la richiamata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il
pubblico ministero procedente, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 297,
comma 3, cod. proc. pen.
La parte osserva che non vi è connessione qualificata tra i fatti oggetto della
prima ordinanza cautelare e quelli oggetto del secondo provvedimento restrittivo; e
rileva che dagli atti non emergeva alcun elemento dal quale rilevare il superamento
dei termini di fase, atteso che gli unici soggetti coinvolti in entrambi i procedimenti,
Mastellone Luigi e Cella Maurizio, hanno assunto ruoli e funzioni diverse, rispetto ai
fatti oggetto della prima ordinanza.
Ciò posto, l’esponente osserva che le Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione hanno delineato il contenuto del potere cognitivo proprio del Tribunale
del riesame, in tema di contestazione a catena, precisando che il Tribunale del
Riesame può pronunciarsi sulla materia solo quando elementi incontrovertibili
emergenti dall’ordinanza impugnata consentano di ritenere che tutti gli elementi
richiesti per la retrodatazione risultino dal testo del provvedimento; e qualora i

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prevenuto con ordinanza del G.i.p. presso il Tribunale di Napoli del 16.07.2012,

termini di durata della misura siano già spirati, per effetto della retrodatazione, al
momento in cui essa è stata disposta.
La parte ricorrente rileva poi che, successivamente alla decisione ora
richiamata, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 293 del 2.12.2013, ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 309, se interpretato nel senso che
l’esercizio del potere di retrodatazione di cui si tratta richieda che tutti gli elementi
per la retrodatazione risultino dal corpo dell’ordinanza impugnata.

confermato il presupposto per la retrodatazione, dato dall’intervenuto decorso dei
termini di durata della misura al momento in cui la stessa è stata disposta; e rileva
che, nel caso di specie, il Tribunale del riesame ha omesso di considerare che al
momento di adozione della seconda misura, anche per effetto della retrodatazione, i
termini non erano ancora scaduti.
Infine, la parte rileva che nel caso di ordinanze emesse per fatti diversi,
nell’ambito di procedimenti diversi, l’istituto della retrodatazione può operare se gli
elementi giustificativi della seconda ordinanza erano già desumibili dagli atti al
momento della emissione della prima, se i due procedimenti sono in corso davanti
alla stessa autorità giudiziaria e la loro separazione può essere frutto di una scelta
del pubblico ministero; e considera che la giurisprudenza ha chiarito che è da
escludere che la separazione dei procedimenti sia il frutto di una scelta del pubblico
ministero, quando i due procedimento traggono origine da diverse notizia di reato,
come nel caso di specie.
Considerato in diritto
4. Il ricorso in esame risulta infondato, per le ragioni di seguito esposte.
4.1 Occorre in primo luogo soffermarsi sulla sviluppo procedimentale della
vicenda che occupa.
La difesa dell’imputato ha chiesto al G.i.p. del Tribunale di Napoli di
dichiarare l’inefficacia della ordinanza cautelare resa il 16.07.2012, per effetto del
disposto di cui all’art. 297, comma 3, cod. proc. pen., invocando la retrodatazione
dei termini di fase alla data del giorno 11.11.2011, in cui era stata eseguita
l’ordinanza del 31.10.2011.
Il Tribunale di Napoli, con ordinanza in data 4.12.2013, conoscendo
dell’appello proposto nell’interesse di Cella Luigi, avverso l’ordinanza in data
18.09.2013, con la quale il G.i.p. aveva rigettato l’istanza proposta da Cella Luigi,
ha dichiarato l’inefficacia della custodia cautelare in carcere applicata al prevenuto
con ordinanza del 16.07.2012.
Come si vede, nel caso di specie la difesa ha dedotto la sussistenza di cause
idonee a determinare la perdita di efficacia dell’ordinanza impositiva della misura
cautelare, in riferimento alla decorrenza dei termini di efficacia della misura,
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Il ricorrente osserva che la richiamata sentenza della Corte Costituzionale ha

nell’ambito di un subprocedimento appositamente promosso con la richiamata
istanza di revoca. Pertanto, risultano privi di ogni conducenza i riferimenti,
contenuti nel ricorso in esame, relativi alla diversa questione concernente le
condizioni limitative, individuate dalle Sezioni Unite della Suprema Corte e
scrutinate dalla Corte Costituzionale, relative alla deducibilità, nell’ambito del
procedimento di riesame, del tema della retrodatazione della decorrenza del
termine di custodia cautelare, in caso di contestazioni a catena.
4.2 Tanto chiarito, è dato soffermarsi sul contenuto delle dedotte censure.

Giova richiamare, in via di estrema sintesi, le diverse ipotesi di
retrodatazione dei termini di custodia cautelare, come individuate dal diritto
vivente, in riferimento al disposto di cui all’art. 297, comma 3, cod. proc. pen., a
seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 408 del 2005 e n. 233 del 2011,
e delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n.
21957 del 22/03/2005, dep. 10/06/2005, Rv. 231057; Cass. Sez. U, Sentenza n.
14535 del 19/12/2006, dep. 10/04/2007, Rv. 235909; Cass. Sez. U, Sentenza n.
45246 del 19/07/2012, dep. 20/11/2012, Rv. 253549).
I principi applicativi della norma di cui all’art. 297, comma 3, cod. proc.
pen., possono così sintetizzarsi:
– nel caso di emissione nello stesso procedimento di più ordinanze che dispongono
nei confronti di un imputato una misura custodiale per lo stesso fatto, diversamente
circostanziato o qualificato, o per fatti diversi, legati da concorso formale, da
continuazione o da connessione teleologica, commessi anteriormente all’emissione
della prima ordinanza, la retrodatazione della decorrenza dei termini delle misure
disposte con le ordinanze successive opera automaticamente, ovvero senza
dipendere dalla possibilità di desumere dagli atti, al momento dell’emissione della
prima ordinanza, l’esistenza degli elementi idonei a giustificare le successive
misure; si tratta della prima ipotesi, disciplinata dall’art. 297, comma 3, cod. proc.
pen.;

nel caso in cui le ordinanze cautelari adottate nello stesso procedimento

riguardino invece fatti diversi tra i quali non sussiste la connessione qualificata
prevista dall’art. 297, comma 3, cod. proc. pen., la retrodatazione opera solo se al
momento dell’emissione della prima erano desumibili dagli atti elementi idonei a
giustificare le misure applicate con le ordinanze successive; si tratta di ipotesi non
espressamente disciplinata dall’art. 297, comma 3, cod. proc. pen. (Cass. Sez. U,
Sentenza n. 21957 del 22/03/2005, dep. 10/06/2005, Rv. 231059)
– quando nei confronti di un imputato sono emesse in procedimenti diversi più
ordinanze custodiali per fatti diversi in relazione ai quali esiste una connessione
qualificata, la retrodatazione prevista dall’art. 297, comma 3, cod. proc. pen., opera

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À,

per i fatti desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio nel procedimento in cui è
stata emessa la prima ordinanza;
– nel caso in cui le ordinanze cautelari adottate in procedimenti diversi riguardino
invece fatti tra i quali non sussiste la suddetta connessione e gli elementi
giustificativi della seconda erano già desumibili dagli atti al momento della
emissione della prima, i termini della seconda ordinanza decorrono dal giorno in cui
è stata eseguita o notificata la prima solo se i due procedimenti sono in corso

scelta del pubblico ministero (Cass. Sez. U, Sentenza n. 14535 del 19/12/2006,
dep. 10/04/2007, Rv. 235909;
– la disciplina stabilita dall’art. 297, comma 3, cod. proc. pen., per la decorrenza dei
termini di durata della custodia cautelare, si applica anche nell’ipotesi in cui, per i
fatti contestati con la prima ordinanza, l’imputato sia stato condannato con
sentenza passata in giudicato anteriormente all’adozione della seconda misura.
4.3 Orbene, il Tribunale di Napoli, adito in sede di appello, ha correttamente
applicato i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, con specifico
riferimento all’ipotesi di contestazione a catena, nel caso di procedimenti diversi,
per fatti diversi, tra i quali non sussiste connessione qualificata, in presenza della
duplice condizione: che al momento della emissione della prima ordinanza fossero
già desumibili dagli atti gli elementi quindi posti a fondamento della seconda
ordinanza; che i procedimenti pendano avanti alla stessa autorità giudiziaria e siano
stati separati per effetto di una scelta discrezionale del pubblico ministero.
Il Tribunale ha osservato che la richiesta presentata da Cella traeva origine
dall’ordinanza applicativa della custodia cautelare emessa dal G.i.p. presso il
Tribunale di Napoli in data 31.10.2011, eseguita in data 11.11.2011, per i reati di
cui agli artt. 73 e 74, d.P.R. n. 309/1990, rispetto alla seconda ordinanza adottata il
16.07.2012 ed eseguita il 25.09.2012. Ed il Collegio ha rilevato, sviluppando un
percorso logico argomentativo che risulta immune da aporie di ordine logico, che gli
elementi sui quali si fonda la seconda ordinanza, rispetto al contenuto della
contestazione provvisoria, erano desumibili già al momento della emissione della
prima ordinanza, poiché vi era stato tra i due pubblici ministeri procedenti uno
scambio di informazioni, documentato dalla trasmissione della informativa del
4.11.2010 della Squadra Mobile di Napoli. Segnatamente, il Tribunale di Napoli ha
osservato che il pubblico ministero che ha richiesto la seconda misura già in data
14.04.2011 aveva disposto l’inserimento agli atti del procedimento 55296/09 RG,
della richiamata informativa. Il Collegio ha inoltre considerato che in relazione
all’integrale contenuto della contestazione provvisoria il pubblico ministero della
prima ordinanza risultava già informato delle emergenze processuali; ed ha
sottolineato che non erano emerse ragioni idonee a giustificare la mancata riunione
5

davanti alla stessa autorità giudiziaria e la loro separazione può essere frutto di una

dei procedimenti e neppure la decisione di procrastinare l’esecuzione della seconda
ordinanza. Sulla scorta di tali conferenti rilievi, il Tribunale ha quindi ritenuto
sussistenti i presupposti per retrodatare i termini di fase dell’ordinanza del
16.07.2012 al giorno 11.11.2011, giorno di esecuzione della prima ordinanza.
5. Si impone, per quanto rilevato, il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma in data 12 febbraio 2014.

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