Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11170 del 12/02/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 11170 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: MONTAGNI ANDREA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
CATANZARO
nei confronti di:
SCERBO POLVERATO FRANCESCO N. IL 15/10/1987
avverso la sentenza n. 2516/2012 GIP TRIBUNALE di LAMEZIA
TERME, del 05/06/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;
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lette/ne le conclusioni del PG Dott. cv

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Uditi difzfor Avv.;

Data Udienza: 12/02/2014

Ritenuto in fatto
1. Il G.i.p presso il Tribunale di Lamezia Terme, con sentenza in data
5.06.2013, resa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., applicava la pena concordata
dalle parti nei confronti di Scerbo Polverato Francesco, in relazione al reato di cui
all’art. 186, comma 2, lett. b) e comma 2 sexies, cod. strada, oggetto di addebito.
2. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di
Catanzaro propone ricorso per cassazione avverso la richiamata sentenza, rilevando

amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
3.

Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che la

Suprema Corte, in accoglimento del ricorso, annulli con rinvio la sentenza
impugnata.
Considerato in diritto
4. Il ricorso è fondato.
4.1 Le Sezioni unite di questa Suprema Corte hanno da tempo chiarito che
con la sentenza applicativa di pena concordata dalle parti, resa ai sensi dell’art. 444
cod. proc. pen., il giudice deve applicare le sanzioni amministrative accessorie
previste dalla legge come conseguenza del reato (Cass. Sez. U, sentenza n. 8488
del 27 maggio 1998, dep. 21.07.1998, Bosio, Rv. 210981). Nel caso di specie, poi,
l’accordo sulla pena ratificato dal giudice concerne il reato di guida in stato di
ebbrezza, ex art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada, dal cui accertamento
consegue l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida. Ed invero, l’art. 186, comma 2 quater, cod. strada (come
sostituito dall’art. 5, comma 1, lett. a), d.l. 3.08.2007, n. 117, convertito nella
legge 2 ottobre 2007, n. 160), prevede espressamente l’applicazione delle sanzioni
accessorie di cui ai commi 2 e 2 bis del citato articolo 186, anche in caso di
.
5.

Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata, nella

parte in cui non dispone l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida; e poiché l’applicazione in concreto di tale
sanzione comporta l’uso di poteri discrezionali riservati al giudice del merito, in
accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al
Tribunale di Lamezia Terme, per l’ulteriore corso.

2

che il giudice ha omesso di provvedere all’applicazione della sanzione

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia
sul punto al Tribunale di Lamezia Terme.

Così deciso in Roma il 12 febbraio 2014.

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