Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1117 del 25/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1117 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GASPAROTTO ROBERTO N. IL 29/04/1952
avverso la sentenza n. 1575/2010 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
12/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 25/11/2013

RITENUTO IN FATTO

che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Trieste ha

confermato la sentenza di prime cure che aveva condannato Gasparotto Roberto
per il reato di violazione del divieto di emissioni di assegni (articolo 7 della legge

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione
l’imputato, a mezzo del proprio difensore, denunciando una illogicità della
motivazione con riguardo all’affermazione della sua penale responsabilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto sostanzialmente si
concreta in una indebita rivisitazione delle risultanze probatorie sulla pretesa
mancanza di responsabilità per l’ascritto reato, perchè non è possibile più
svolgere tale attività avanti questa Corte di legittimità; in ogni caso, la
motivazione dell’impugnata sentenza chiarisce logicamente come l’odierno
ricorrente avesse compiuto l’ascritto reato con la necessaria coscienza e volontà,
non influenzata da stati fisici patologici giuridicamente rilevanti;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’articolo 616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad
escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. T. M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2011.

15 dicembre 1990 n. 386);

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