Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1117 del 15/11/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 1117 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: SABEONE GERARDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) TIRALONGO GIOACCHINO N. IL 14/06/1969
avverso la sentenza n. 5/2011 TRIBUNALE di PAVIA, del 10/11/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GERARDO SABEONE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 440.4:44/
che ha concluso per ir i ,taimiz 4,4, /,dy„…

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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

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Data Udienza: 15/11/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Pavia, con sentenza del 10 novembre 2011, ha
confermato la sentenza del Giudice di pace di Pavia del 6 ottobre 2009 che aveva
condannato Tiralongo Gioacchino per i reati di lesioni personali e minacce in
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cessazione l’imputato, a
mezzo del proprio difensore, lamentandone quale unico motivo, una violazione di
legge e una motivazione illogica circa la mancata applicazione della chiesta
scriminante della legittima difesa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento, trovandosi ai limiti
dell’inammissibilità, trattandosi di doglianza già avanzata avanti il Giudice di
secondo grado e da quest’ultimo disattesa con motivazione logica e
giuridicamente ineccepibile.
2. Innanzitutto, la validità delle dichiarazioni testimoniali della parte
offesa, corroborate da quelle del teste Tamin non vengono scalfite dalle
asserzioni defensionali del ricorrente.
Una rilettura delle risultanze probatorie del giudizio di merito non si
concilia con il presente giudizio di legittimità, allorquando la motivazione del
giudicante non si appalesi, come nella specie, manifestamente illogica.
Inoltre, il Giudice dell’appello ha correttamente applicato il risalente
insegnamento per il quale le aggressioni volontarie reciproche tra due
contendenti non implicano necessariamente che uno di essi abbia agito in stato
di legittima difesa (v. Cass. Sez. V 15 gennaio 1982 n. 4016 ma anche di recente
Sez. V 24 giugno 2008 n. 31633), esimente che non ricorre, per l’appunto come
nella specie, se i contendenti si siano lanciati contemporaneamente alla reciproca
aggressione.
Ciò che, in concreto, si è verificato nella fattispecie in esame nella
ricostruzione fattane dai Giudici di merito.
3. Il ricorso va, in definitiva, rigettato e il ricorrente condannato al
pagamento delle spese processuali.

danno di Romano Francesco Antonio.

P.T.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali.

Così deciso in Roma, il 15/11/2012.

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