Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11169 del 12/02/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 11169 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: MONTAGNI ANDREA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
COSTANTINO PIETRO N. IL 02/09/1986
avverso la sentenza n. 401/2013 TRIBUNALE di PALMI, del
18/07/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;
lette/sentite-le conclusioni del PG Dott. 63,’ l’eD Q CC e’ LL O 2

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1,2_ lía L kke.,..<4 9p9 0122--- Data Udienza: 12/02/2014 Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Palmi, con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., resa in data 18.07.2013 applicava nei confronti di Costantino Pietro la pena concordata dalle parti in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada e disponeva la sospensione della patente di guida per un anno. 2. Avverso la citata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato. Con unico motivo, la parte denuncia la violazione di legge ed il vizio sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Osserva che il giudice ha applicato la sanzione di che trattasi nella misura massima di legge, di talché aveva il dovere di indicare le ragioni poste a fondamento di tale determinazione. 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che la Suprema Corte annulli con rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida. Considerato in diritto 4. La censura afferente alla applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida risulta fondata, per le ragioni di seguito esposte. Come statuito dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte, con la sentenza applicativa di pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen. il giudice deve applicare le sanzioni amministrative accessorie, che dalla pena medesima conseguono di diritto (Cass. Sez. U, sentenza n. 8488, del 27 maggio 1998, dep. 21.07.1998, Rv. 210981). E' poi appena il caso di osservare che nel caso di specie viene in rilievo il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada, dal cui accertamento consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Ed invero, l'art. 186, comma 2 quater, cod. strada (come sostituito dall'art. 5, comma 1, lett. a), d.l. 3.08.2007, n. 117, convertito nella legge 2 ottobre 2007, n. 160), prevede espressamente l'applicazione delle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2 bis del citato articolo 186, anche in caso di .
4.1 Tanto chiarito deve osservarsi che il giudicante ha applicato la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida nella misura di
un anno, corrispondente al massimo previsto dalla legge. L’art. 186, comma 2, lett.
b), cod. strada, infatti, stabilisce che all’accertamento del reato consegue la
sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. Deve allora considerarsi
che questa Suprema Corte ha chiarito, in tema di dosimetria del trattamento
sanzionatorio, che quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale,
tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere
2

motivazionale, in riferimento alla omessa motivazione in ordine alla disposta

discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati
dall’art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Cass. Sez. 6,
Sentenza n. 35346 del 12/06/2008, dep. 15/09/2008, Rv. 241189). E, declinando il
richiamato principio in riferimento alla applicazione della sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida disposta nell’ambito della
sentenza di patteggiamento – ipotesi che viene specificamente in rilievo nel caso di
specie – la giurisprudenza di legittimità ha rilevato che il giudice deve fornire una

minimo edittale (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 35670 del 26/06/2007,
dep. 28/09/2007, Rv. 237470).
4.2 Applicando i principi di diritto ora richiamati al caso di giudizio, deve
osservarsi che si registra il dedotto vizio motivazionale, che concerne la
determinazione della durata della sospensione della patente di guida, applicata nei
confronti dell’imputato. Ed invero, il giudicante ha omesso ogni motivazione, in
riferimento alla determinazione della sanzione amministrativa accessoria di che
trattasi, stabilendo peraltro la sospensione della patente di guida per un periodo di
tempo corrispondente al massimo previsto dalla legge. Si impone, allora,
l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla statuizione relativa alla
durata della sospensione della patente di guida. Poiché l’applicazione, in concreto,
di tale sanzione comporta l’uso di poteri discrezionali riservati al giudice del merito,
in conformità ai principi di diritto sopra richiamati, si dispone l’annullamento della
sentenza che occupa con rinvio al Tribunale di Palmi.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione della
patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di Palmi.
Così deciso in Roma in data 12 febbraio 2014
Il Consigliere est.

espressa motivazione sul punto, allorché la misura sanzionatoria si discosti dal

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