Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11168 del 12/02/2014
Penale Sent. Sez. 4 Num. 11168 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: MONTAGNI ANDREA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI ROVIGO
nei confronti di:
BOCCATO ROBERTO N. IL 03/09/1958
avverso l’ordinanza n. 155/2012 TRIB.SEZ.DIST. di ADRIA, del
06/11/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;
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lette/sentite-le conclusioni del PG Dott. A
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Uditi dif sor Avv.;
Data Udienza: 12/02/2014
Ritenuto in fatto
1. Il giudice monocratico del Tribunale di Rovigo, sezione distaccata di Adria,
con ordinanza dettata a verbale di udienza del 6.11.2012, disponeva la
trasmissione degli atti al pubblico ministero, osservando che il procedimento
richiedeva la celebrazione dell’udienza preliminare.
2. Avverso la richiamata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il
pubblico ministero. L’esponente osserva che il procedimento concerne il reato di cui
citazione diretta. Ciò posto, la parte rileva che l’ordinanza impugnata è affetta da
violazione di legge e deve comunque qualificarsi come atto abnorme, in quanto ha
determinato una inammissibile regressione del procedimento.
3. Il Procuratore Generale presso questa Suprema Corte, con requisitoria
scritta, ha rilevato che il ricorso risulta inammissibile per tardività.
Considerato in diritto
4. Il ricorso è inammissibile.
4.1 Giova considerare, con rilievo di ordine dirimente, che la Corte
regolatrice ha chiarito: che il termine per impugnare le ordinanza dibattimentali che
determinano la regressione del procedimento è di quindici giorni e che detto
termine decorre dalla lettura del provvedimento in udienza (Cass., Sez. 1, sentenza
n. 48188 del 4.12.2008, dep. 24.12.2008, Rv. 242659); e che è inammissibile, per
inosservanza del predetto termine di impugnazione, il ricorso per cassazione
proposto dal pubblico ministero avverso l’ordinanza dibattimentale che pure si
assume abnorme, proposto oltre il predetto termine, decorrente dalla data di
udienza (Cass. Sez. 6, sentenza n. 30920 del 30.06.2009, dep. 24.07.2009, Rv.
244556).
4.2 Orbene, nel caso di specie, l’ordinanza dibattimentale oggetto della
presente impugnazione – che, si osserva incidentalmente, contraddice
l’insegnamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, in base al quale per il
delitto di furto in abitazione previsto dall’art. 624 bis cod. pen. si procede con
citazione diretta a giudizio, ai sensi dell’art. 550, cod. proc. pen. (cfr. Cass. Sez. 6,
sentenza n. 29815 del 24.04.2012, dep. 20.07.2012, Rv. 253173) – è stata resa in
data 6.11.2012, mentre il ricorso proposto dal pubblico ministero è stato depositato
in data 21.12.2012, di talché l’impugnazione risulta inammissibile, per tardività. E
deve osservarsi che non assume alcun rilievo che l’ordinanza sia stata comunicata
all’ufficio requirente in data 20.12.2012, atteso che, come sopra chiarito, il termine
di quindici giorni per l’impugnazione decorre dalla lettura del provvedimento in
udienza.
5. Il ricorso in esame, per quanto sopra rilevato, deve essere dichiarato
inammissibile, per tardività.
2
all’art. 624 bis cod. pen., di talché l’esercizio dell’azione penale avviene mediante
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma in data 12.02.2014.