Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11167 del 12/02/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 11167 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: MONTAGNI ANDREA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI LIVORNO
nei confronti di:
LAURENTIU DOBRE N. IL 24/08/1972
avverso l’ordinanza n. 1223/2013 TRIBUNALE di LIVORNO, del
14/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;
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Data Udienza: 12/02/2014

Ritenuto in fatto
1. Il Tribunale di Livorno, con provvedimento in data 14.05.2013, non
convalidava l’arresto in flagranza di Lurentiu Dobre, in relazione al reato di cui
all’art. 624 cod. pen. Il giudicante osservava che personale della Polizia di Stato
aveva proceduto all’arresto del prevenuto, il quale si era introdotto nell’auto che il
proprietario aveva lasciato con le chiavi inserite nel quadro e, avviato il motore,
aveva percorso alcuni metri, fino a quando era stato bloccato dai verbalizzanti. Il
giudice considerava che il caso di specie rientrava nell’ambito applicativo del furto

semplice e che, stante il difetto di querela, l’arresto non era consentito.
2. Avverso il richiamato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione
il pubblico ministero, osservando che il giudice ha errato nel ritenere che nel caso
non sussistesse l’aggravante della esposizione alla pubblica fede di cui all’art. 625,
n. 7, cod. pen.
3.

Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che la

Suprema Corte, voglia annullare senza rinvio l’ordinanza impugnata, poiché
l’arresto è stato eseguito legittimamente. La parte osserva che la Corte regolatrice
ha chiarito che l’autovettura parcheggiata sulla pubblica via, anche con le portiere
aperte, è cosa esposta alla pubblica fede, di talché deve ritenersi sussistente
l’aggravante di cui all’art. 625, n. 7 cod. pen.
Considerato in diritto
4. Il ricorso è fondato.
4.1 Invero, questa Suprema Corte ha chiarito che, in caso di furto di
autovettura lasciata incustodita sulla pubblica via, la circostanza aggravante della
esposizione per consuetudine alla pubblica fede, non presupponendo la
predisposizione di un qualsiasi mezzo di difesa avverso eventuali azioni criminose,
sussiste anche se l’autovettura sia stata lasciata con gli sportelli aperti e le chiavi
inserite nel cruscotto (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 35872 del 08/05/2007,
dep. 01/10/2007, Rv. 237286; Cass. Sez. 4, sentenza n. 41561 del 26.10.2010,
dep. 24.11.2010, Rv. 248455).
4.2 Pertanto, il provvedimento impugnato risulta inficiato dell’evidenziato
errore di diritto, atteso che il giudicante, dopo aver rilevato che l’autovettura della
quale si era impossessata il prevenuto, era stata lasciata dal proprietario
parcheggiata sulla pubblica via con le chiavi di accensione inserite nel cruscotto, ha
erroneamente ritenuto: che il fatto fosse sussumibile nell’ambito applicativo del
delitto di furto semplice, di cui all’art. 624, cod. pen.; e che, stante il difetto di
querela, l’arresto non fosse consentito. Di converso, la descritta dinamica fattuale
dell’episodio, che ha dato causa all’arresto in flagranza, induce a rilevare che, nel
caso di specie, risultava sussistente la circostanza aggravante di cui all’art. 625, n.
7 cod. pen., con conseguente procedibilità di ufficio del delitto in iscrizione.
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5. Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio del provvedimento
impugnato, atteso che la mancata convalida dell’arresto in flagranza è stata
determinata, unicamente, dalla errata valutazione da parte del giudicante sulla
procedibilità a querela del reato in contestazione. La giurisprudenza di legittimità ha
infatti chiarito che l’annullamento, da parte della Suprema Corte di Cassazione,
dell’ordinanza di non convalida dell’arresto in flagranza va disposto senza rinvio,
con l’indicazione che l’arresto è stato effettuato legittimamente. Al riguardo, si è

ministero, avverso l’ordinanza di diniego della convalida di arresto, l’annullamento
deve essere disposto senza rinvio, poiché il ricorso, avendo ad oggetto la
rivisitazione di una fase ormai definitivamente perenta, è finalizzato esclusivamente
alla definizione della correttezza dell’operato degli agenti di polizia giudiziaria; e che
l’eventuale rinvio del provvedimento impugnato solleciterebbe soltanto una
pronuncia meramente formale, senza alcuna ricaduta di effetti giuridici. E si è
osservato che, al fine di fare salva la valutazione della legalità dell’arresto da parte
dei verbalizzanti, occorre inserire nel dispositivo la formula aggiuntiva “perché
l’arresto è stato effettuato legittimamente” (Cass. Sez. 3, sentenza n. 26207 del
12.05.2010, dep. 9.07.2010, Rv. 247706).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato, perché l’arresto è stato effettuato
legittimamente.
Così deciso in Roma il 12 febbraio 2014.

precisato che, in caso di accoglimento del ricorso per cassazione del pubblico

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