Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11165 del 12/12/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 11165 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: D’ISA CLAUDIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
PROFANTER GUNTHER

n. il 29.07.1955

avverso la sentenza n. 122/2013 del GUP del Tribunale di Bolzano del
12.03.2013
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
Udita in UDIENZA camerale del 12 dicembre 2013 la relazione fatta dal
Consigliere dott. CLAUDIO D’ISA
Lette le richieste del Procuratore Generale nella persona del dott.
Antonio Gialanella che ha concluso per l’annullamento dell’impugnata
sentenza.

Data Udienza: 12/12/2013

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
PROFANTHER GUNTHER ricorre per cassazione avverso la sentenza, in epigrafe
indicata, con la quale il Tribunale di Bolzano ha applicato ai sensi dell’art. 444
c.p.p. la pena concordata in ordine al delitto di furto aggravato.
Denuncia violazione di legge nella specie degli artt. 85,88 e 89 cod. pen e art.
425 c.p.p. per non avere il giudice dichiarato nei suoi confronti n.d.p. per vizio

della commissione del fatto, sulla base della produzione del certificato medico del
3.09.2012 dello psichiatra del centro di Salute Mentale , secondo cui l’imputato è
affetto da schizofrenia paranoiEkcronica con sindrome residuale, dipendenza da
alcool e dipendenza da gioto.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo
addotto.
Si rammenta che il giudizio negativo in ordine alla ricorrenza di una delle ipotesi
di cui all’articolo 129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica
motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti
emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non
punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una
motivazione consistente nell’enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta
la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per una
pronuncia di proscioglimento ai sensi della disposizione citata.
Nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti, il
giudice decide, invero, sulla base degli atti assunti ed è tenuto, pertanto, a
valutare se sussistano le anzidette cause di proscioglimento soltanto se le stesse
preesistano alla richiesta e siano desumibili dagli atti medesimi.
Non è consentito, dunque, all’imputato, dopo l’intervenuto e ratificato accordo,
proporre questioni in ordine alla mancata applicazione dell’articolo 129 c.p.p.,
senza precisare per quali specifiche ragioni detta disposizione avrebbe dovuto
essere applicata nel momento del giudizio.
Nel caso di specie, al momento della proposizione dell’accordo raggiunto dalle
parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p., nessuna circostanza è stata addotta
dall’imputato e dalla difesa circa una incapacità di intendere di volere
manifestatasi al momento del fatto contestato, tant’è che dal verbale di causa
non si fa riferimento ad alcuna produzione di certificato medico.

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totale di mente pur essendo stata formulata esplicita richiesta di esperimento di
/
perizia psichiatrica volta a valutare lo stato di mente dell’imputato al momento

Il vizio totale e/o parziale di mente, deve essere presente al momento della
commissione del reato, e, quindi, in mancanza di una certificazione medica in tal
senso, il giudice non poteva provvedere nel senso eccepito dal ricorrente.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa
delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro
1.500,00 (millecinquecento/00) a titolo di sanzione pecuniaria.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della
Cassa delle ammende della somma di euro 1.500,00 (millecinquecento/00).
Così deciso in Roma alla udienza camerale del 12 dicembre 2013.

Per questi motivi

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