Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1116 del 25/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1116 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
HALILOVIC GEPI N. IL 16/06/1991
AHMETOVIC GIANNI N. IL 19/05/1990
avverso la sentenza n. 331/2012 TRIBUNALE di CASALE
MONFERRATO, del 26/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 25/11/2013
Halilovic Gepi e Ahmetovic Gianni ricorrono avverso la sentenza 26.10.12, emessa dal Tribunale
di Casale Monferrato ai sensi degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale è stata applicata, per il reato di
tentato furto aggravato in concorso, concesse ad entrambi attenuanti generiche equivalenti, la pena
di mesi sei di reclusione ed E 300,00 di multa ciascuno.
Deducono i ricorrenti, nel chiedere l’annullamento del! ‘impugnata sentenza, violazione dell’art.606,
giuridica dei fatti così come prospettati dalle parti.
Osserva la Corte che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, sia perché generici, sia in
quanto manifestamente infondati, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art.129 c.p.p., facendo riferimento in particolare al contenuto del verbale di
arresto e alla confessione resa dagli imputati.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti, singolarmente, al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 25 novembre 2013
comma 1, lett.b) c.p.p. per mancanza di motivazione in ordine alla correttezza della qualificazione