Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1116 del 15/11/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 1116 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: SABEONE GERARDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) ROMEO VINCENZO PASQUALE N. IL 21/01/1976
avverso la sentenza n. 18/2010 CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 07/12/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GERARDO SABEONE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per V Lé pito ./..4( 10444.)

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udii difensoriAvv. IvAilillkAAAN:

A4’0

.4414

Data Udienza: 15/11/2012

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria, con sentenza del 7
dicembre 2011, decidendo a seguito di rinvio della Corte di Cessazione, che con
sentenza del 21 ottobre 2010 aveva annullato la sentenza emessa dalla
mancata motivazione in merito alla concessione delle attenuanti generiche in
favore di Romeo Vincenzo Pasquale, condannato per i delitti continuati di illegale
detenzione di pistole, porto abusivo di esplosivi e detenzione illegale di esplosivi
azionabili con telecomando, ha rigettato la richiesta di applicazione delle
attenuanti generiche.
2. Avverso tale sentenza ha proposto due distinti ricorsi per cessazione
l’imputato:
a) il primo, a firma dell’avvocato Managò, che lamenta una motivazione
illogica, nonostante il rinvio operato da questa Corte, in merito alla mancata
concessione delle chieste attenuanti generiche nonché una violazione della legge
processuale in merito al mancato rinvio per legittimo impedimento dell’imputato
a comparire all’udienza del 7 dicembre 2011 in sede di rinvio;
b) il secondo, a firma dell’avvocato Anetrini, che del pari lamenta, in
violazione dei poteri del Giudice di rinvio di cui all’articolo 627 cod.proc.pen., la
mancata concessione delle attenuanti generiche anche alla luce del
comportamento tenuto dopo la commissione dei reati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondati i motivi a
sostegno

.

2. Una doglianza comune riguarda la pretesa elusione, da parte del
Giudice del rinvio, del dictum della Suprema Corte, con conseguente violazione
dell’articolo 627 cod.proc.pen., comma 3.
L’apprezzamento di tale censura presuppone, naturalmente, una corretta
individuazione del contenuto precettivo della pronuncia di annullamento, rispetto
al quale valutare, poi, l’adeguatezza e completezza della risposta offerta dal
Giudice di merito.
1

medesima Corte di Assise di Appello il 21 novembre 2009, relativamente alla

Orbene, questa Corte (v. pagina 5 della sentenza di annullamento) ha
ritenuto di annullare la sentenza della Corte di merito per l’omessa motivazione
circa la mancata concessione all’imputato delle chieste attenuanti generiche,
anche in considerazione della mutata situazione processuale a cagione
dell’intervenuto proscioglimento dal più grave reato di omicidio volontario.
Il Giudice del rinvio, di conseguenza, avrebbe dovuto motivare
logicamente in merito alla concessione o meno delle attenuanti generiche e
all’imputato.
Si rammenta, al riguardo, che la concessione delle attenuanti generiche
risponde a una facoltà discrezionale, il cui esercizio, positivo o negativo che sia,
deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il
pensiero dello stesso Giudice circa l’adeguamento della pena concreta alla
gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo.
Tali attenuanti non vanno intese come oggetto di una benevola
concessione da parte del Giudice, nè l’applicazione di esse costituisce un diritto
in assenza di elementi negativi, ma la loro concessione deve avvenire come
riconoscimento della esistenza di elementi di segno positivo, suscettibili di
positivo apprezzamento (v. Cass. Sez. VI 28 ottobre 2010 n. 41365 e Sez. III 27
gennaio 2012 n. 19639).
A ciò può aggiungersi come, ai fini della concessione o del diniego delle
circostanze attenuanti generiche sia sufficiente che il Giudice di merito prenda in
esame quello, tra gli elementi indicati dall’articolo 133 cod.pen., che ritiene
prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio; ed anche
un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all’entità del reato
ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o
concedere le attenuanti medesime (v. Cass. Sez. H 18 gennaio 2011 n. 3609).
Il Giudice di rinvio, pur non dovendo trascurare le argomentazioni
difensive dell’appellante non è, poi, tenuto ad una analitica valutazione di tutti gli
elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti ma, in una visione globale
di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l’indicazione di quelli ritenuti
rilevanti e decisivi ai fini della concessione o del diniego, rimanendo
implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta
contestazione.
Nella fattispecie in esame, la Corte di merito, nel corretto esercizio dei
potere discrezionale riconosciutole in proposito dalla legge e in carenza di
congrui elementi di segno positivo, ha dato rilevanza decisiva alle modalità
2

tenendo, altresì, presente il mutato quadro processuale, più favorevole

complessive della condotta tenuta dall’imputato, deducendo logicamente
prevalenti significazioni negative della personalità dell’imputato che ha
manifestato: “con condotta protrattasi nel tempo, allarmante dimestichezza con
micidiali armamenti e con ancor più micidiali ordigni esplosivi comandati a
distanza oltre che una contiguità con un mondo criminale parimenti allarmante”.
Di talchè l’avvenuto proscioglimento per il più grave delitto di omicidio
non vale a scalfire la negativa configurazione della personalità del reo pur
esplodenti di innegabile pericolosità.
Citata non a proposito è, poi, la sentenza della Corte Costituzionale 10
giugno 2011 n. 183 che ha dichiarato incostituzionale l’articolo 62 bis, secondo
comma cod.pen. nella parte in cui, nei casi di recidiva, non si tenga conto del
comportamento del recidivo successivamente alla commissione del reato.
L’odierno ricorrente non è recidivo e, in ogni caso con assorbente
considerazione, la mancata applicazione di una misura di sicurezza e i
comportamenti del reo, successivi alla condanna sono stati, del pari, ritenuti non
ostativi alla mancata concessione delle chieste attenuanti.
3. Quanto all’ulteriore profilo di doglianza, nel caso in cui l’imputato non si
presenti al dibattimento, perché si possa disporre il rinvio dell’udienza deve
essere provato che l’impossibilità di comparire sia dipesa da caso fortuito, forza
maggiore o da altro legittimo impedimento e che tale impossibilità sia assoluta.
Ne consegue che, qualora il legittimo impedimento addotto sia costituito
da infermità, questa debba essere provata non soltanto nella sua effettiva
esistenza, ma anche con riguardo all’efficacia impeditiva assoluta per l’imputato
di presentarsi all’udienza.
Tale prova non può perciò dirsi raggiunta allorché il certificato medico si
limiti all’attestazione dell’infermità ed alla prognosi, senza nulla affermare in
ordine alla determinazione dell’impossibilità fisica assoluta dell’imputato di
comparire in Tribunale.
Impossibilità che rientra comunque nei poteri di valutazione del Giudice, il
quale deve considerare, accanto alla natura dell’affezione, anche la prognosi, le
cure e ogni altro elemento concreto idoneo alla verifica dell’assolutezza
dell’impedimento (v. a partire da Cass. Sez. Un. 27 settembre 2005 n. 36635,
Sez. V 14 dicembre 2007 n. 5540 e Sez. VI 26 febbraio 2008 n. 24398).
Correttamente, pertanto, nel caso di specie il Giudice ha rigettato l’istanza
di rinvio dell’udienza ritenendo che il certificato medico prodotto dall’imputato,
attestante la malattia (stato influenzale) non avesse fornito la prova dell’assoluta

sempre ritenuto responsabile di fattispecie attinenti l’uso di armi e congegni

impossibilità dell’imputato di presentarsi all’udienza, per cui di nessun pregio è il
riferimento della difesa alla necessità, evidenziata nella certificazione medica, di
un periodo di riposo e ad una prognosi di giorni cinque.
4. Il ricorso va, in definitiva, dichiarato inammissibile e il ricorrente
condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in
favore della Cassa delle Ammende.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 15/11/2012.

P.T.M.

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