Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11159 del 12/02/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 11159 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: MONTAGNI ANDREA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
COSTANZA GIACOMO N. IL 14/07/1963
avverso la sentenza n. 1127/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 05/02/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/02/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. A
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Data Udienza: 12/02/2014

Ritenuto in fatto
1. La Corte di Appello di Palermo, con sentenza in data 5.02.2013,
confermava la sentenza di condanna resa dal G.i.p. del Tribunale di Termini
Imerese il 7.07.2011, all’esito di giudizio abbreviato, nei confronti di Costanza
Giacomo, chiamato a rispondere del delitto di omicidio colposo, in violazione delle
norme sulla circolazione stradale. All’imputato si contesta di avere provocato il
decesso di Guddo Francesco, perché, procedendo alla guida di un autocarro
sull’autostrada A19, impegnava la corsia di sorpasso, nonostante il sopraggiungere

del veicolo condotto dal Guddo; in tal modo provocava l’impatto tra i due mezzi,
l’uscita di strada dell’auto condotta dal Guddo ed il decesso del predetto
conducente, per le gravi lesioni riportate.
La Corte territoriale disponeva il rinnovo della istruttoria dibattimentale,
conferendo al perito Ing. Lorenzo Caramma, l’incarico di ricostruire la dinamica del
sinistro. Il Collegio rilevava che secondo la ricostruzione accusatoria l’imputato,
accingendosi ad effettuare la manovra di sorpasso di un veicolo che lo precedeva, si
era spostato sulla sinistra, venendo in collisione con l’auto condotta dal Guddo, che
sopraggiungeva da dietro, già in fase di sorpasso.
2. Avverso la richiamata sentenza della Corte di Appello di Palermo ha
proposto ricorso per cassazione Costanza Giacomo, a mezzo del difensore.
L’esponente denuncia la violazione di legge ed il vizio motivazionale,
richiamando gli artt. 191, 192 e 125 cod. proc. pen., in riferimento alla valutazione
effettuata, dai giudici di merito, dell’elaborato redatto dal nominato perito e della
consulenza tecnica predisposta dal consulente della difesa. Richiamato il contenuto
delle doglianze dedotte in sede di gravame avverso la sentenza di primo grado, il
ricorrente sottolinea che la Corte di Appello ha disposto il conferimento di incarico
peritale all’Ing. Caramanna, per la ricostruzione della dinamica del sinistro e
l’acquisizione dei rilievi tecnici effettuati in sede di sopralluogo. L’esponente
sottolinea che all’esito di tale accertamento peritale, pur in mancanza di ogni
documentazione redatta nell’immediatezza del fatto dalla Polstrada, il Collegio ha
attribuito valore di prova alle conclusioni meramente probabilistiche rassegnate dal
perito. La parte si duole del fatto che i giudici di appello abbiano svalutato le
considerazioni rese dal consulente della difesa nel proprio elaborato, in riferimento
ad una plausibile ricostruzione alternativa della dinamica dell’incidente. A sostegno
dei propri assunti, il ricorrente richiama il contenuto della comunicazione della
notizia di reato; stralci dell’elaborato peritale; e rileva che non è stata neppure
accertata la posizione di quiete assunta dal furgone, dopo l’impatto, atteso che il
predetto mezzo venne spostato, prima della effettuazione di ogni rilievo. Ritiene che
il perito abbia espresso considerazioni del tutto probabilistiche, che non possono
assurgere a rango di prova della condotta colposa che si ascrive al Costanza. Il
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ricorrente si sofferma quindi sul contenuto dell’elaborato redatto dal consulente
della difesa e ritiene che la Corte di Appello non abbia offerto alcuna logica
controdeduzione, rispetto alla diversa ipotesi ricostruttiva prospettata dal
consulente; osserva che la Corte di merito aveva la possibilità di scegliere tra le
diverse tesi scientifiche prospettate da periti e consulenti, come chiarito dalla Corte
regolatrice.
Considerato in diritto

3.1 Con riguardo al dedotto vizio motivazionale, in riferimento alla
ricostruzione della dinamica del sinistro effettuata dai giudici di merito, deve
considerarsi che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, il vizio
logico della motivazione deducibile in sede di legittimità deve risultare dal testo
della decisione impugnata e deve essere riscontrato tra le varie proposizioni inserite
nella motivazione, senza alcuna possibilità di ricorrere al controllo delle risultanze
processuali; con la conseguenza che il sindacato di legittimità “deve essere limitato
soltanto a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza
spingersi a verificare l’adeguatezza delle argomentazioni, utilizzate dal giudice del
merito per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni
processuali” (in tal senso, “ex plurimis”, Cass. Sez. 3, n. 4115 del 27.11.1995, dep.
10.01.1996, Rv. 203272).
Tale principio, più volte ribadito dalle varie sezioni di questa Corte, è stato
altresì avallato dalle stesse Sezioni Unite le quali hanno precisato che esula dai
poteri della Corte di Cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto, posti
a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al
giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera
prospettazione di una diversa, e per i ricorrenti più adeguata, valutazione delle
risultanze processuali (Cass. Sez. U, Sentenza n. 6402 del 30/04/1997,
dep. 02/07/1997, Rv. 207945). E la Corte regolatrice ha rilevato che anche dopo la
modifica dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio
2006 n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può
esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasto preclusa, per il giudice di
legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento
della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o
valutazione dei fatti (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 17905 del 23.03.2006,
dep. 23.05.2006, Rv. 234109). Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite
le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle
circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Cass. Sez. 1, Sentenza n.
1769 del 23/03/1995, dep. 28/04/1995, Rv. 201177; Cass. Sez. 6, Sentenza n.
22445 in data 8.05.2009, dep. 28.05.2009, Rv. 244181).
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3. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte.

3.2 Delineato nei superiori termini l’orizzonte del presente scrutinio di
legittimità, si osserva che il ricorrente invoca una riconsiderazione alternativa del
compendio probatorio, con riguardo alla ricostruzione della dinamica del sinistro.
Invero, il deducente, in realtà, non solleva censure che attingono il percorso
argomentativo sviluppato dalla Corte di Appello, ma si duole del mancato
recepimento della tesi alternativa prospettata dal consulente della difesa, rispetto
alla dinamica del sinistro, da parte della Corte di Appello, all’esito della espletata

rilievo, nel caso di specie, la valutazione di contrapposte tesi scientifiche, funzionali
all’apprezzamento del compendio probatorio, ma soltanto la inammissibile richiesta
di rivalutazione, ad opera della Corte regolatrice, del contenuto degli elaborati
tecnici acquisiti agli atti, come apprezzati dai giudici di merito, in relazione alla
dinamica cinematica dell’incidente stradale che dà causa all’imputazione.
3.3 Ciò posto, si osserva che la Corte di Appello ha chiarito le ragioni per le
quali ha ritenuto conferente ed attendibile la conclusione rassegnata dal perito,
sviluppando un percorso argomentativo che non presenta le denunziate aporie di
ordine logico e che risulta perciò immune da censure rilevabili in questa sede di
legittimità. Ed invero, la Corte distrettuale ha considerato che la ricostruzione del
fatto già recepita dalla sentenza di primo grado – in base alla quale l’imputato,
accingendosi ad effettuare la manovra di sorpasso di un veicolo che lo precedeva, si
era spostato sulla sinistra, venendo in collisione con l’auto condotta dal Guddo, che
sopraggiungeva da dietro – risultava confermata dagli esiti degli accertamenti
peritali, atteso che l’ingegnere incaricato aveva individuato i punti interessati dalla
collisione tra i due mezzi; e che, sulla scorta di tale dato certo, aveva proceduto a
ricostruire l’intera dinamica dell’incidente. La Corte di Appello ha poi confutato
specificamente i rilievi difensivi, in base ai quali Costanza, in ragione delle
caratteristiche curvilinee del tratto stradale, non avrebbe avuto modo di accorgersi
del sopraggiungere dell’auto condotta dal Guddo. Al riguardo, il Collegio ha
considerato che risultava accertato che il tratto autostradale interessato dai fatti ha
un andamento rettilineo; che al momento in cui l’autocarro ebbe ad iniziare la
manovra di sorpasso, l’autovettura che sopraggiungeva da dietro si trovava
all’interno dello spazio ispezionabile attraverso lo specchio retrovisore del furgone;
e che doveva pure ritenersi accertato che l’auto si era portata nella corsia di
sorpasso ben prima del momento in cui il furgone si era spostato a sinistra, per
effettuare a sua volta il sorpasso del mezzo che lo precedeva.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in
favore della Cassa delle Ammende.

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rinnovazione della istruttoria dibattimentale. E preme osservare che non viene in

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 12 febbraio 2014.

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