Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11158 del 12/12/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 11158 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: D’ISA CLAUDIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
GIACOBBI ANDREA LUCA

n.il 5.10.1972

avverso la sentenza n. 2161/2013 della Corte d’appello di Milano del
28.03.2013.
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
Udita in PUBBLICA UDIENZA del 12 dicembre 2013 la relazione fatta
dal Consigliere dott. CLAUDIO D’ISA
Udito il Procuratore Generale nella persona del dott. Francesco Salzano
che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Data Udienza: 12/12/2013

RITENUTO IN FATTO
GIACOBBI Andrea Luca ricorre per cassazione avverso la sentenza, in data
28.03.2013, della Corte d’appello di Milano di conferma della sentenza di
condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Varese in ordine al reato di
cui all’art. 186, 2° comma lett. c) del C.d.S..
Si denuncia con il primo motivo violazione di legge nella specie della disposizione
di cui all’art. 114 disp. Att. c.p.p. in quanto il GIACOBBI, fermato alla guida della
sua autovettura, per essere sottoposto alla prova dell’etilometro, non veniva

argomenta che dallo stesso verbale redatto da agenti della Polizia Strad4merge
che esso, pur riportando l’avviso in questione, è stato redatto alle ore 3.15 del
giorno 20 dicembre 2008 ed attestava che le prove si erano svolte alle
precedenti ore 3,02., dunque, non vi è la prova che l’imputato sia stato avvisato
per tempo della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Il teste
Petullo, agente della Polizia stradale, sentito sul punto si è espresso in termini di
“prassi” relativamente al fatto che l’avviso si fa prima della sottoposizione del
soggetto alla prova dell’etilometro, ma non è stato in grado di chiarire se, nel
caso di specie, al Giacobbe fossero stati fatti gli avvisi tempestivamente.
L’eccezione è stata sollevata tempestivamente, trattandosi di nullità a regime
intermedio, in sede di opposizione a decreto penale di condanna. Quindi erra la
Corte quando sostiene che essa è stata sollevata tardivamente.
Con un secondo motivo si denuncia carenza di motivazione in ordine al mancato
riconoscimento delle attenuanti generiche.
RITENUTO IN DIRITTO
I motivi esposti sono manifestamente infondati sicché il ricorso va dichiarato
inammissibile.
Questa Corte già ha avuto modo di affermare (Sez. 4, Sentenza n. 2584 del
18/09/2006 Ud. Rv. 236007) che in occasione dell’effettuazione dell'”alcooltest”,
il mancato avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia,
in violazione dell’articolo 114 delle disposizioni di attuazione cod. proc. pen., dà
luogo ad un nullità di natura “intermedia”, che deve ritenersi sanata se non
dedotta prima ovvero immediatamente dopo il compimento dell’atto, ai sensi
dell’articolo 182, comma secondo, del codice di rito, senza attendere il
compimento di un successivo atto del procedimento.
Ebbene, come già rilevato dalla Corte distrettuale, dal verbale di P.G. emerge
incontestabilmente che tale avviso fu415gMal GIACOBBI. E’ pur vero che tale atto

avvertito tempestivamente della facoltà di nominare un difensore di fiducia. Si

venne redatto in un momento successivo alla effettuazione del test alcolimetrico,
come è appunto prassi, ma in esso viene indicato che prima di procedere
all’accertamento di cui trattasi, l’interessato venne edotto della facoltà di farsi
assistere da un difensore di fiducia. In effetti f il verbale fornisce il resoconto della
procedura che si è svolta prima che lo stesso fosse redatto.
Quanto alla censura relativa al mancato riconoscimento delle attenuanti
generiche si osserva che, secondo l’orientamento di questa Corte, condiviso dal
Collegio, “in tema di attenuanti generiche, posto che la ragion d’essere della

in senso più favorevole all’imputato, della sanzione prevista dalla legge, in
considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto
del soggetto che di esso si è reso responsabile, ne deriva che la meritevolezza di
detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da
dar luogo all’obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di
giustificarne sotto ogni possibile profilo, l’affermata insussistenza. Al contrario, è
la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi
l’esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli
elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento
sanzionatorio” (Cass. sez. 1, 19.10.1992 n. 11361, rv 192381).
Orbene nel caso di specie deve rilevarsi che nessun argomento a favore della tesi
della concessione delle suddette attenuanti generiche è stato proposto o
sviluppato dal ricorrente; e deve altresì rilevarsi che correttamente i giudici di
merito, nel rigettare la richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti
generiche di cui all’art. 62 bis c.p., hanno fatto riferimento nell’esercizio del loro
ampio potere discrezionale ai parametri di cui all’art. 133 c.p. evidenziando, per
come si legge nella sentenza di primo grado le cui motivazioni si integrano con
quelle del giudice di appello, che esse sono state negate in assenza di elementi
di valore positivo, anche riferiti al comportamento tenuto dall’imputato.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della
Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma alla pubblica udienza del 12 dicembre 2013.

relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento,

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