Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11150 del 18/02/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 11150 Anno 2014
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: LA POSTA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BELLOCCO DOMENICO N. IL 28/02/1981
avverso l’ordinanza n. 914/2013 TRIB. LIBERTA’ di REGGIO
CALABRIA, del 27/09/2013
senita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
lØe/sentite le conclusioni del PG Dott. P .
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Data Udienza: 18/02/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 27.9.2013 il Tribunale di Reggio Calabria, quale
giudice del riesame, confermava il provvedimento emesso dal Giudice delle
indagini preliminari della stessa sede che applicava la misura della custodia
cautelare in carcere a Domenico Bellocco in relazione al reato, in concorso con
Brewczynska Aneta, di cui all’art. 12 -quinques legge n. 356 del 1992 (capo A),
al reato di cui all’art. 479 cod. pen. e di estorsione continuata, aggravati ai sensi

Premesso il contesto ambientale nel quale si inseriscono le vicende in esame
e le condotte del Bellocco, già indagato per il reato di cui all’art. 416 -bis
cod.pen., il tribunale dava atto che gli indizi in ordine ai reati contestati erano
tratti: dal contenuto delle conversazioni tra l’indagato e la donna con la quale
manteneva un relazione sentimentale e alla quale aveva intestato l’attività di bar
denominata “Blu Marine”; dalla documentazione acquisita relativamente a detto
esercizio commerciale; dalle dichiarazioni rese da Sisinni Giuseppe
successivamente all’arresto di numerosi componenti della cosca Bellocco.

2.

Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione

l’indagato, a mezzo del difensore di fiducia.
Afferma che la motivazione dell’ordinanza avuto riguardo alla riferibilità al
ricorrente del reato contestato non può ritenersi idonea a superare la equivocità
delle circostanze di fatto poste a fondamento del provvedimento cautelare.
Lamenta, quindi, che gli indizi sono stati tratti da una errata interpretazione
delle conversazioni intercettate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, ad avviso del Collegio, deve essere dichiarato inammissibile.
I rilievi mossi dal ricorrente in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di
colpevolezza sono, all’evidenza, aspecifici e mancano di qualsivoglia correlazione
con le argomentazioni poste a fondamento della valutazione del tribunale.
Il requisito della specificità dei motivi, espressione di un’esigenza di portata
generale, implica a carico della parte, non solamente l’onere di dedurre le
censure che intende muovere a uno o più punti determinati della decisione, ma
anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla
base delle censure medesime e le ragioni per le quali si ritiene ingiusta o contra
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la decisione, al fine di consentire al giudice dell’impugnazione di

dell’art.7 d.l. 152 del 1991 (capi B e E).

individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato (Sez. 4, n. 24054,
01/04/2004, Distante, rv. 228586).
Tale requisito, all’evidenza, non può ritenersi soddisfatto laddove il
ricorrente – come nella specie – ometta di indicare specificamente le censure
mosse con riferimento al provvedimento impugnato, limitandosi a lamentare in
maniera generica il vizio della motivazione del provvedimento oggetto
dell’impugnazione.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue per legge, ai sensi

processuali ed al versamento della somma ritenuta congrua di euro 1.000,00
(mille) in favore della cassa delle ammende.
La cancelleria dovrà provvedere all’adempimento prescritto dall’art. 94,
comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen..

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P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

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spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle
ammende.
Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al
direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94, comma 1 ter, disp. att.
cod. proc. pen..

Così deciso, il 18 febbraio 2014.

dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese

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