Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1115 del 25/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1115 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CINQUERRUI VINCENZO GIUSEPPE N. IL 22/10/1945
avverso la sentenza n. 5/2012 TRIBUNALE di CALTAGIRONE, del
28/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 25/11/2013

RITENUTO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza il Tribunale di Caltagirone ha confermato
la sentenza di prime cure che aveva condannato Cinquerrui Vincenzo per i reati
di ingiurie e minacce in danno di Di Benedetto Giancarlo;

l’imputato, a mezzo del proprio difensore, denunciando una violazione di legge in
merito alle letture consentite al dibattimento, con particolare riferimento alle
proposte querele, nonché alla mancata applicazione della esimente della
provocazione di cui all’articolo 599, secondo comma cod.pen..
CONSIDERATO IN DIRITTO

– il ricorso è inammissibile; quanto al primo motivo, esso si sostanzia in
una indebita rivisitazione delle risultanze probatorie sulla pretesa non
colpevolezza dell’imputato, perchè non è possibile più svolgere tale attività
avanti questa Corte di legittimità; trattasi, inoltre, di doglianza che passa del
tutto sotto silenzio la pur esistente motivazione offerta sul punto concordemente
da entrambi i Giudici del merito; inoltre, in tema di ricorso per cassazione,
quando ci si trovi dinanzi a una “doppia pronuncia conforme” e cioè a una doppia
pronuncia (in primo e in secondo grado) di eguale segno (vuoi di condanna, vuoi
di assoluzione), l’eventuale vizio di travisamento possa essere rilevato in sede di
legittimità, ex articolo 606 cod.proc.pen., comma 1, lett. e), solo nel caso in cui il
ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l’argomento probatorio
asseritamente travisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto di
valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (v. Cass. Sez.
IV 10 febbraio 2009 n. 20395);
– in ogni caso, il contenuto delle proposte querele è stato ribadito dalla
parte offesa al dibattimento del 19 maggio 2010, per cui del tutto fuor di luogo è
il riferimento all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato basata su
mere letture non consentite di atti formati al di fuori del dibattimento;
– con riferimento al secondo motivo, con motivazione logica ed informata
ai principi di diritto enucleati da questa Corte (v. da ultimo, Cass. Sez. V 4
ottobre 2012 n. 43173) il Giudice del merito ha escluso il carattere provocatorio
del comportamento della parte offesa; la pur accertata esistenza di rapporti
1

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione

conflittuali tra le parti non ha però dimostrato l’illegittimità del comportamento
della parte offesa, che sola avrebbe potuto determinare il venir meno della
punibilità delle espressioni ingiuriose adoperate dall’imputato;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di
cui all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che
valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta

P. T. M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2013.

sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;

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