Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11148 del 18/02/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 11148 Anno 2014
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Tangianu Massimo

n. il 8 febbraio 1975

avverso
l’ordinanza 2 settembre 2013 — Tribunale di Lanusei;
sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Maurizio Barbarisi;
udite le conclusioni del rappresentante del Pubblico Ministero, in persona del dr. Paolo Canevelli, sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che ha chiesto il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
udito il difensore avv. Paolo Giuseppe Pilia, che ha concluso per l’accoglimento dei
motivi di ricorso.

Data Udienza: 18/02/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

Ritenuto in fatto
1. — Con ordinanza deliberata in data 2 settembre 2013, depositata in cancelleria il 2 settembre 2013, il Tribunale di Cagliari rigettava l’appello avanzato nell’interesse di Tangianu Massimo, imputato dei reati di tentato omicidio e tentata rapina aggravata, in concorso, in danno di Balcano Angelo, avverso l’ordinanza 24 luglio 2013 con la quale il GIP del Tribunale di Lanusei ha rigettato la richiesta di re-

per effetto dell’ordinanza dello stesso giudice del 2 marzo 2012.
In via di premessa, il giudice chiariva che, intorno alle ore 22 del 24 dicembre
2011, il commerciante di gioielli Balzano Angelo rincasava presso la propria abitazione in Arzana. Entrato nel garage e azionata la saracinesca, prima che questa si
richiudesse, penetravano al suo interno tre uomini armati travisati che, alla reazione del Balzano che tirava fuori la propria arma e feriva uno dei malviventi, sparavano a loro volta numerosi colpi d’arma da fuoco che attingevano il Balzano stesso
ferendolo gravemente.
Nel corso delle indagini risultava che il Tangianu, anche lui abitante in Arzana,
era stato ricoverato la sera stessa presso l’Ospedale di Lanusei per ferite alle gambe da arma da fuoco; un proiettile estratto da una delle ferite del Tangianu risultava sparato dalla pistola del Balzano. All’odierno ricorrente veniva così applicata la
misura della custodia cautelare essendo stato ravvisato nei suoi confronti il grave
quadro indiziario per i delitti di tentata rapina aggravata e tentato omicidio. Con
sentenza 22 luglio 2013, all’esito del giudizio abbreviato, il Tangiani è stato dichiarato colpevole dei reati ascritti, unificati dal vincolo della continuazione e, con la
diminuzione del rito, è stato condannato alla pena di anni nove e mesi quattro di
reclusione.
Ciò posto il giudice argomentava la propria decisione rilevando che, in relazione
al grave quadro indiziario, doveva richiamarsi il contenuto della sentenza di condanna di primo grado che non consentiva al ricorrente di porlo nuovamente in discussione giusto l’asseveramento del giudice di merito; inoltre, il mero decorso del
tempo in merito alla custodia cautelare doveva ritenersi un fatto non rilevante soprattutto se si considera che il periodo trascorso era ampiamente inferiore ai termini massimi di durata della carcerazione preventiva; quanto alla incapacità di deambulare del prefato doveva ritenersi altresì irrilevante, quanto a un possibile pericolo
di fuga, giusta l’usufruibilità di mezzi meccanici che possono facilmente ovviare alla

Ud. in c.c.: 18 febbraio 2014 — Tangianu Massimo — RG: 42109/13, RU: 28;

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voca della misura cautelare in carcere emessa nei confronti del medesimo Tangianu

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

difficoltà rappresentata; con riferimento infine alla incompatibilità dello stato di salute con l’ambiente carcerario il giudice la escludeva anche sulla base dell’accertamento peritale disposto, stante la perduranza di esigenze cautelari soddisfabili
sono con la custodia in carcere.
2. — Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore avv. Paolo
Giuseppe Pilia, ha interposto tempestivo ricorso per cassazione il Tangianu chieden-

ricorrente Tangianu Massimo, con ricorso redatto a ministero dell’avv. Paolo Giuseppe Pilia, sono stati sviluppati tre motivi di gravame:
a) con il primo motivo di doglianza è stata eccepita la inosservanza delle norme
processuali previste a pena di nullità, decadenza, inammissibilità, ai sensi dell’art.
606 lett. d) cod. proc. pen. e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione sui gravi indizi di colpevolezza e sui presupposti di cui all’art. 273
cod. proc. pen.; il Tribunale ha superficialmente escluso dalla propria cognizione le
questioni processuali, pur sottoposte alla sua attenzione, e idonee a incidere sulla
scaturigine del giudizio abbreviato, inficiandone la validità. Esse sono: le censure di
inutilizzabilità patologiche, sollevate con memoria 13 febbraio 2013 e mai decise dal
GIP attinenti alla nullità della richiesta di giudizio immediato e nullità derivata dal
decreto che dispone il rito immediato degli atti conseguenti ex art. 178 lett. c) cod.
proc. pen. per violazione del diritto di difesa; nullità di ogni atto/risultanza di attività di indagine espletata in seno al procedimento penale ex art. 178 lett. c) cod.
proc. pen. per violazione del diritto di difesa e nullità delle notificazioni; nullità per
violazione del diritto di difesa in relazione agli accertamenti tecnici irripetibili; veniva altresì richiamata l’incapacità di testimoniare accertata dal dott. Canu e dal dott.
Nurchi e ribadita dal dott. Atzei, situazione che avvalora la tesi circa l’assenza di un
valido interrogatorio di garanzia assunto quale necessità processuale imprescindibile per l’emissione del decreto di cui all’art. 456 cod. proc. pen.;
b) veniva inoltre rilevata la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità
della motivazione sulle esigenze cautelari e in particolare sulle condizioni di salute
del Tangianu; veniva ribadito che l’amministrazione penitenziaria si era dimostrata
deficitaria e manchevole in relazione alle condizioni di salute del prefato non predisponendo, nonostante le sollecitazioni e le diffide, alcun specifico e appropriato protocollo terapeutico; non solo, ma la perizia da ultimo disposta dal GIP ha valorizzato
la presenza di un gravissimo deficit della memoria del Tangianu tale da determinar-

Ud. in c.c.: 18 febbraio 2014 — Tangianu Massimo — RG: 42109/13, RU: 28;

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done l’annullamento per violazione di legge e vizi motivazionali. In particolare dal

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

ne l’incapacità a testimoniare, ma anche la totale incapacità della struttura carceraria dì gestire la doppia affezione del prefato;
c) veniva infine eccepita la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità
della motivazione sull’adeguatezza della misura in atto; la sostituzione della misura
carceraria con quella degli arresti domiciliari sarebbe non solo più proporzionata,
ma dopo i mesi trascorsi in detenzione, anche sufficiente per contenere il paventato

Osserva in diritto
3. — Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile con ogni dovuta conseguenza di legge.
3. — Il primo motivo di ricorso, in particolare, è manifestamente infondato e
deve essere dichiarato inammissibile.
3.1 — Il ricorrente eccepisce censure inammissibili in questa sede di legittimità
in quanto ormai assorbite dalla valenza della sentenza di primo grado e dunque valorizzabili solo in sede di impugnazione della decisione di merito. In questa fase
cautelare le doglianze di mera natura processuale sono irrilevanti non solo perché
non delibabili se non dal giudice dell’appello della cognizione, come dianzi osservato, ma anche perché non impattanti sul grave quadro indiziario che è l’unico oggetto del presente giudizio incidentale.
3.2 — Anche il secondo motivo di gravame è privo di pregio e va rigettato.
3.2.1 — A prescindere dalle inadempienze dell’amministrazione carceraria che
non può costituire di certo un valido thema decidendi in questa sede, l’accertamento medico disposto ha concluso per la compatibilità intramuraria delle affezioni
del ricorrente che può essere curato nella struttura carceraria ove attualmente si
trova. L’incapacità di testimoniare è inoltre a sua volta irrilevante se non si traduce
in una concreta e fattiva oltre che comprovata incapacità a stare in giudizio che
comunque qui non rileverebbe se non assoluta, né costituisce, di per sé, affezione
tale da rendere il soggetto non compatibile con la permanenza detentiva.
3.3 — Parimenti manifestamente infondato è il terzo motivo di impugnazione.

Ud. in c.c.: 18 febbraio 2014 — Tangianu Massimo — RG: 42109/13, RU: 28;

rischio di recidiva.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione penale

3.3.1 —II ricorso è meramente rivalutativo delle argomentazioni esaustivamente
espresse dal giudice che ha chiarito come, in relazione alla gravità del fatto e alle
circostanze di perpetrazione, la detenzione carceraria sia l’unica misura adeguata
nella fattispecie, residuando sia le esigenze cautelari a suo tempo rilevate che la
pericolosità attuale del soggetto.
4. — Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la con-

menti indicativi dell’assenza di colpa (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di C 1.000,00 (mille) alla Cassa delle Ammende

per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 (mille) alla Cassa delle
Ammende. a”.1

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Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 18 febbraio 2014

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