Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11147 del 18/02/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 11147 Anno 2014
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Nasso Aldo

n. il 6 novembre 1985

avverso
l’ordinanza 7 agosto 2013 — Tribunale di Reggio Calabria;
sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Maurizio Barbarisi;
udite le conclusioni del rappresentante del Pubblico Ministero, in persona del dr. Pa-

olo Canevelli, sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle
Ammende;
udito il difensore avv. Mario Santambrogio, che ha concluso per raccoglimento dei
motivi di ricorso.

Data Udienza: 18/02/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

Ritenuto in fatto
1. — Con ordinanza deliberata in data 7 agosto 2013, depositata in cancelleria il
6 settembre 2013, il Tribunale di Reggio Calabria rigettava la richiesta di riesame
avanzata nell’interesse di Nasso Aldo avverso l’ordinanza emessa in data 30 maggio
2013 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima città che
applicava al prefato la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di cui

Il giudice argomentava la propria decisione rilevando che, in punto di denunciata violazione dell’art. 297 comma terzo cod. proc. pen., in relazione alla precedente
ordinanza coercitiva emessa dal GIP distrettuale di Reggio Calabria nel procedimento ‘Imelda’ in data 8 febbraio 2011, emessa peraltro per il diverso reato di cui all’art. 74 TU sugli Stupefacenti, occorreva ribadire come la contestazione del reato
associativo di cui alla seconda ordinanza era di natura aperta essendo stata fatta
iniziare, la relativa condotta, anteriormente alla prima ordinanza proseguendo oltre,
sino alla data odierna, nella ricorrenza peraltro degli elementi di prova tesi a dimostrare la concreta vitalità dell’associazione. La fattispecie invocata della retrodatazione della misura non era pertanto ravvisabile, non tanto in relazione al requisito
della desumibilità dagli atti, quanto piuttosto a quello della mancanza dell’anteriorità dei fatti.
1.1. — In punto di gravi indizi di colpevolezza il Tribunale indicava, a supporto
degli stessi, il grave compendio indiziario costituito dalle disposte intercettazioni
ambientali da cui risultava l’intraneità del prefato con i vertici della cosca e la conoscenza da parte del medesimo, anche in forza del grado di parentela con Ascone
Vincenzo, suo cugino, e con Ascone Antonio, suo zio, dei fatti associativi più rilevanti.
2. — Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore avv. Mario
Santambrogio, ha interposto tempestivo ricorso per cassazione Nasso Aldo chiedendone l’annullamento per violazione di legge e vizi motivazionali. In particolare
dal ricorrente Nasso Aldo, con ricorso redatto a ministero dell’avv. Mario Santambrogio, sono stati sviluppati due motivi di gravame:
a) con il primo motivo di doglianza è stata eccepita la violazione dell’art. 297
comma terzo cod. proc. pen. e 416 bis cod. pen., in relazione all’art. 606 lett. b)
cod. proc. pen., posto che risultava dagli atti investigativi che il prefato aveva rescisso il vincolo associativo in un momento antecedente la prima ordinanza cautela-

Ud. in c.c.: 18 febbraio 2014 — Nasso Aldo — RG: 41751/13, RU: 25;

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all’art. 416 bis cod. pen., ordinanza che veniva così confermata.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

re a prescindere dal fatto che l’attività associativa della cosca Ascone fosse da ritenersi perdurante anche dopo l’ordine di custodia cautelare del febbraio 2011. Era
per vero emerso, dalla conversazione ambientale del 27 agosto 2007, che il Nasso,
a seguito dell’attentato occorso il giorno 9 dello stesso mese al cugino Ascone Vincenzo, non volesse avere più nulla a che fare con la cosca medesima. Ne era riprova del resto la considerazione che le condotte addebitate al prefato erano tutte anteriori alla prima ordinanza tanto da essere poi il medesimo totalmente scomparso

dal giudice del riesame;
b) con il secondo motivo di doglianza veniva eccepita la violazione dell’art. 416
bis cod. pen. commi 1 e 3 e 273 comma 1 cod. proc. pen., ai sensi dell’art. 606 lett.
b) ed e) cod. proc. pen.; gli elementi vagliati dal Tribunale del riesame non sono tali
da costituire un grave quadro indiziario a prescindere dai rapporti intrattenuti per
motivi di parentela con il cugino e lo zio Ascone, non mettendo in luce, in relazione
alla condotta partecipativa all’associazione, l’effettivo contributo prestato dall’odierno ricorrente; sotto questo profilo nulla rileva il fatto che il Nasso si trovasse
insieme al cugino latitante al momento del suo attentato la sera del 9 agosto 2007,
posto che tale fatto non dà contezza della condivisione di programmi criminosi o la
commissione di condotte prodromiche ad attività delittuose; parimenti è frutto di

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una valutazione superficiale del giudice del riesame ritenere che dalla captazione
del colloquio 2 aprile 2007, avvenuto presso la sala colloqui della casa circondariale
tra Ascone Antonio, la moglie di questo e il Nasso, quest’ultimo si dimostrasse di
essere al corrente della esistenza e della collocazione di un bunker a disposizione
della cosca, posto che, al contrario, quanto riferisce il ricorrente allo zio, è cosa già
nota e risaputa per essere stata pubblicata sui giornali; parimenti privo di valore
indiziario è il contenuto del racconto del Nasso al cugino circa la sottrazione della
BMW ai Carabinieri che procedevano alla perquisizione, dovendosi ritenere che trattavasi in realtà unicamente di una vanteria del prefato per farsi bello agli occhi del
cugino; dello stesso valore neutro sono i dialoghi intercettati in tema di armi (conversazione del settembre 2007 tra Ascone Vincenzo e la moglie e conversazione
dello stesso mese tra il Nasso e la moglie) dove emerge, al contrario di quanto assunto dal giudice del riesame, un deficit di conoscenza da parte del ricorrente e comunque l’assenza di elementi indicativi da cui dedurre la disponibilità dell’indagato
di detenere armi in favore del gruppo.

Ud. in c.c.: 18 febbraio 2014 — Nasso Aldo — RG: 41751/13, RU: 25;

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di scena. L’avvenuto allontanamento faceva venire meno il ragionamento sviluppato

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

Osserva in diritto
3. — Il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.
3.1 — Il contenuto della conversazione ambientale non è tale da fornire la prova
certa della dismissione definitiva e irrevocabile del prefato dalla associazione di riferimento atteso anche il tenore non chiaro in tal senso del colloquio in questione e la

tura mafiosa dei forti rapporti con il sodalizio criminale di provenienza deve essere
data rigorosa e inequivoca dimostrazione. Va osservato che il tenore della conversazione fotografa semmai, tutt’al più, e come rilevato dal giudice del riesame con
argomentazioni logiche e non contraddittorie, un malumore del Nasso per quanto
accaduto al cugino sicché un ipotizzabile allontanamento del prefato dalla propria
cosca parrebbe originato non da una profonda convinzione dissociativa per un intrapreso diverso percorso di recupero incompatibile con il vissuto pregresso, bensì
dalla mera convenienza e opportunità estemporanea di non dover subire la medesima sorte di Ascone Vincenzo e di altri parenti, il che lascia aperta la possibilità
che, cessato il pericolo per un’ipotetica sopravvenuta pax tra clan rivali, il legame
con il sodalizio criminoso di provenienza, anche per gli stretti legami parentali e la
radicazione sul territorio anche come imprescindibile fatto culturale, riemergerebbe
inalterato. La commissione dei reati fine accreditati al prevenuto e il suo interessamento per le sorti del sodalizio e dei suoi compartecipi, come rammentato dal giudice del riesame, comprovano, al contrario di quanto assunto, come egli abbia continuato a gravitare nell’orbita della cosca.
3.2 — Anche il secondo motivo di gravame è manifestamente infondato e deve
essere dichiarato inammissibile.
3.2.1 — Trattasi per vero di una mera rilettura del grave quadro indiziario già
ampiamente valutato dal giudice con argomentazioni coerenti e logiche, assegnando significati alternativi agli esiti di ascolto che mirano solo a sminuirne la forte valenza indiziaria senza fornire validi riscontri discolpanti; peraltro il ricorrente svolge
una valutazione personale e parcellizzata degli elementi indiziari posti dal giudice a
suo carico che vanno per contro letti nel loro complesso e nella loro reciproca sinergia di comparazione, così come ha fatto correttamente il giudice del riesame, che
ne ha tratto l’argomentata convinzione di una intraneità del Nasso per avero posto
in essere gravi condotte (quali quelle analiticamente indicate più sopra) che solo

Ud. in c.c.: 18 febbraio 2014 — Nasso Aldo — RG: 41751/13, RU: 25;

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più pregnante considerazione che di tale di cessazione definitiva, per la ritenuta na-

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

una persona di fiducia e sodale all’organizzazione criminale a livello apiccale poteva
compiere.
4. — Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Si deve altresì provvedere agli incombenti di cui all’art. 94, comma 1 ter disp.

per questi motivi
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’Istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94, comma 1 ter disp. att. cod. proc.
pen.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 18 febbraio 2014

Il onsigliere estensore

Il Presidente

att. cod. proc. pen.

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