Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11146 del 18/02/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 11146 Anno 2014
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Mile Edmond

n. il 7 ottobre 1968

avverso
l’ordinanza 5 marzo 2013 — Corte di Appello di Bologna;
sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Maurizio Barbarisi;
lette le conclusioni scritte del rappresentante del Pubblico Ministero, sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e ai versamento ai una somma alla cassa tiene Ammende;

Data Udienza: 18/02/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE -Prima Sezione penale

Ritenuto in fatto
1. — Con ordinanza deliberata in data 5 marzo 2013, depositata in cancelleria il
5 marzo 2013, la Corte di Appello di Bologna dichiarava non luogo a procedere
sull’istanza avanzata nell’interesse di Mile Edmond che proponeva incidente d’esecuzione ex art. 669 cod. proc. pen.
Il giudice argomentava la propria decisione rilevando che non ricorrevano i pre-

11998/11, dal momento che la prima decisione, stante la concessa restituzione in
termini, non poteva dirsi irrevocabile avendo il successivo giudizio (esitato con la
seconda decisione) comportato l’irrevocabilità di tale ultimo provvedimento che aveva dichiarato non doversi procedere per prescrizione.
2. — Avverso il citato provvedimento ha interposto tempestivo ricorso per cassazione Mile Edmond chiedendone l’annullamento per vizi motivazionali.
In particolare è stato rilevato dal ricorrente che il giudice non aveva risolto il
conflitto tra le due sentenze non avendo il giudice indicato quale sentenza dovesse
essere ritenuta esecutiva. In ogni caso il giudice avrebbe dovuto ordinare l’esecuzione della sentenza portante la condanna meno grave.

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Osserva in diritto
3. — Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile con ogni dovuta conseguenza di legge.
3.1 — Va preliminarmente rilevato che, trattandosi, quello odierno, di procedimento camerale a contraddittorio scritto, ex art. 611 cod. proc. pen., non rileva che

supposti di cui all’articolo citato, tra la sentenza di condanna n. 2155/06 e quella n.

il difensore del ricorrente abbìa comunicato, con propria nota, dì voler aderire all’astensione dalla partecipazione delle udienze proclamato dalle camere penali per la
giornata di oggi.
Ciò posto, contrariamente a quanto assunto dal ricorrente, non vi è conflitto tra
le sentenze indicate nell’istanza avendo il giudice con chiarezza espresso che la
prima sentenza è stata superata non solo dalla restituzione in termini già concessa
al Mile al fine di poter impugnare la (prima) sentenza, ma soprattutto dalla seconda
decisione che ha dichiarato non doversi procedere per prescrizione. La sentenza
non più soggettq a impugnazione (e dunque irrevocabile) è pertanto una sola (la

Ud. in c.c.: 18 febbraio 2014 — Mile Edmond — RG: 36110/13, RU: 19;

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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE -Prima Sezione penale

seconda, che ha posto nel nulla la prima) e non duplice come sostiene il ricorrente.
Trattandosi peraltro tale decisione di sentenza avente natura prescrittiva, il giudice
non doveva dichiararne l’esecutorietà atteso che non vi è alcuna pena da eseguire.
4. — Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi indicativi dell’assenza di colpa (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), al versa-

per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di C 500,00 (cinquecento) alla Cassa
delle Ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 18 febbraio 2014

Il
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Co (.4..
sigliere estensore

Il Presidente

mento della somma di C 500,00 (cinquecento) alla Cassa delle Ammende

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