Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11145 del 18/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 11145 Anno 2014
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Purini Giulio

n.1’8 febbraio 1964
avverso

l’ordinanza 6 giugno 2013 — Tribunale di Modena;
sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Maurizio Barbarisi;
lette le conclusioni scritte del rappresentante del Pubblico Ministero, sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che ha chiesto l’annullamento senza
rinvio;

Data Udienza: 18/02/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza deliberata in data 6 giugno 2013, depositata in cancelleria il
16 giugno 2013, il Tribunale di Modena, quale giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza avanzata nell’interesse di Purìni Giulio volta a ottenere la correzione dell’errore materiale relativa alla modifica della pena accessoria dell’interdizione dei
pubblici uffici da perpetua a temporanea contenuta nella sentenza di condanna che

Il giudice argomentava la propria decisione rilevando che il prefato era stato
condannato in tale provvedimento per più titoli di reato dei quali quello più grave
era quello concernente un episodio di rapina aggravata per il quale era stata inflitta
la pena principale di anni 5 e mesi 5 di reclusione, tenuto conto che, ai fini del calcolo per l’applicazione della pena accessoria, occorreva far riferimento alla pena al
lordo della sua inflizione senza dover tener conto della diminuzione del rito abbreviato.
2. — Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto
tempestivo ricorso per cassazione Purini Giulio chiedendone l’annullamento per violazione di legge.
2

Osserva in diritto
3. — Il ricorso è fondato e merita accoglimento: l’ordinanza impugnata va annullata senza rinvio come da dispositivo.
3.1 — Va preliminarmente rilevato che, trattandosi, quello odierno, di procedimento camerale a contraddittorio scritto, ex art. 611 cod. proc. pen., non rileva che
il difensore del ricorrente abbia comunicato, con propria nota, di voler aderire all’astensione dalla partecipazione delle udienze proclamato dalle camere penali per la
giornata di oggi.
3.2 — Ciò posto, questa Corte ha costantemente affermato che, in caso di condanna per reato continuato, la pena principale, alla quale si deve far riferimento per
determinare la durata della conseguente pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, che, ai sensi dell’art. 29 c.p., è perpetua quando la condanna è per un
tempo non inferiore a cinque anni ed è di cinque anni quando la condanna è per un
tempo non inferiore a tre anni, non è quella complessiva, comprensiva cioè dell’aumento per la continuazione, ma quella inflitta in concreto per la violazione più

Ud. in c.c.: 18 febbraio 2014 — Purini Giulio — RG: 32996/13, RU: 16;

lo riguardava e nel ricorso meglio indicata.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE -Prima Sezione penale

grave (tra le altre, Cass., Sez. 4, 25 febbraio 1999, n. 4559, Lubrano, rv. 213149;
Sez. 1, 5 luglio 2000, n. 10525, Locorotondo, rv. 217047; Sez. 6, 13 febbraio 2006,
n. 17542, Prestipino Giarritta e altro, rv. 234496; Sez. 1, 26 giugno 2007, n.
27700, Servillo, rv. 237118; Sez. 6, 27 marzo 2008, n. 17616, Pizza e altri, rv.
240067), tenendo conto della incidenza delle circostanze attenuanti e del bilanciamento eventualmente operato con le circostanze aggravanti, oltre che della diminuente per la scelta del rito speciale, e, quindi, prescindendo dai modi in base ai

P.M. in proc. Ishaka, rv. 210980; Sez. 6, 25 marzo 2004, n. 21113, Carneli, rv.
229126; Sez. 1, 6 marzo 2009, n. 12894, De Vittorio, rv. 243045; Sez. 6, 24 maggio 2011, n. 22508, Di Cioccio, rv. 250500).
3.3 – Di tali condivisi principi non è stata fatta nella specie esatta interpretazione e corretta applicazione. Il giudice per vero ha ritenuto che la determinazione della durata della misura dovesse essere calibrata in funzione della pena determinata
prima della applicazione della diminuente del rito e non successivamente, pervenendo così a una misura superiore ai cinque anni che ha legittimato erroneamente
la pena accessoria più rigorosa (Cass., Sez. 1, 6 marzo 2009, De Vittorio; Cass.,
Sez. 5, 26 novembre 2008, Giometti; Cass., Sez. 6, 25 marzo 2004, Carneli; Cass.,
Sez. 2, 7 ottobre 2003, D’Angelo; Cass., Sez. un., 27 maggio 1998, P.M. in proc.
Ishaka).
L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata sul punto senza rinvio e
la pena della interdizione dai pubblici uffici anziché perpetua deve essere determiAtti”

doleAGa

cse

Cdobíre.0

nata pena accessoria tem pora n ea,,d1 durata peri-,a~a-Andies-petn~a
a.
4.

Al rigett del ricorso c segue di dipt(3 – la condanna

ricorrprite al pa –

ga 9(
nto delle pese proces ali

per questi motivi
annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e determina in anni 5 (cinque) la durata della pena accessoria dell’interdizione ~pubblici uffici.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 18 febbraio 2014

Ud. in c.c.: 18 febbraio 2014 – Purini Giulio – RG: 32996/13, RU: 16;

quali si è pervenuti al risultato finale (tra le altre, Sez. U, 27 maggio 1998, n. 8411,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA