Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11144 del 18/02/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 11144 Anno 2014
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Caiello Gianni

n. il 4 settembre 1977

avverso
l’ordinanza 9 maggio 2013 — Tribunale di Sorveglianza di Perugia;
sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Maurizio Barbarisi;
lette le conclusioni scritte del rappresentante del Pubblico Ministero, sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che ha chiesto il rigetto del ricorso con
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;

Data Udienza: 18/02/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE -Prima Sezione penate

Ritenuto in fatto
1. — Con ordinanza deliberata in data 9 maggio 2013, depositata in cancelleria
il 16 maggio 2013, su rinvio della Corte di Cassazione, il Tribunale di Sorveglianza
di Perugia rigettava la domanda di sospensione della esecuzione della pena ai sensi
dell’art. 90 DPR 309/90 avanzata nell’interesse di Caiello Gianni.
Il giudice argomentava la propria decisione rilevando che, acquisita la relazione

che aveva annullato la precedente ordinanza, non vi fosse prova che il prefato si
trovasse nella condizione di tossicodipendenza al momento della commissione dei
fatti e di conseguenza che avesse commesso gli stessi in ragione del proprio stato.
2. — Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto
tempestivo ricorso per cassazione Caiello Gianni chiedendone l’annullamento per
violazione di legge e vizi motivazionali.

Osserva in diritto
3. — Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con ogni dovuta conseguenza di legge.
Deve per vero osservarsi che, dal medesimo incarto processuale emerge chiaramente che il ricorrente è stato scarcerato per fine pena per il titolo per cui è causa, in data 13 ottobre 2013, fatto questo che ha determinato l’esaurimento del rapporto esecutivo almeno per quanto riguarda, si ribadisce, il presente giudizio. Ne
consegue che lo stesso ricorrente, non ha più, con evidenza, interesse all’accoglimento del proprio ricorso volto ad accedere a misure alternative alla detenzione.
Si impone pertanto la declaratoria di cui in dispositivo, nulla disponendo sulle spese

ex art. 123 TU Stupefacenti, come indicato nella sentenza della Corte di Cassazione

processuali.
Deve osservarsi che la sopravvenienza, alla proposizione del ricorso per cassazione, di carenza di interesse, determinata da ragione non imputabile al ricorrente
(ma a successive determinazioni della Autorità giudiziaria procedente), lo esonera
dall’obbligo di pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 616 cod. proc. pen., come conseguenze della sua inammissibilità

(ex

plurimis, Sez. 3, 27 gennaio 2011, n. 6891)

Ud. in c.c.: 18 febbraio 2014 — Caiello Gianni — RG: 32419/13, RU: 14;

si

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE -Prima Sezione penale

per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 18 febbraio 2014

Il Presidente

Il C sigliere estensore

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