Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11143 del 18/02/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 11143 Anno 2014
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: LA POSTA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PANOZZO DARIO N. IL 22/04/1969
avverso l’ordinanza n. 549/2013 GIP TRIBUNALE di ROMA, del
04/06/2013
sentita la azione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
lette/szifite le conclusioni del PG Dott. c.
c..(k)

10
7-

Uditi difensor Xvv.;

Data Udienza: 18/02/2014


RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 4.6.2013, all’esito dell’udienza camerale, il Giudice per
le indagini preliminari del Tribunale di Roma, in funzione di giudice
dell’esecuzione, rigettava l’istanza avanzata da Dario Panozzo volta alla
restituzione di somme di denaro depositate su conto corrente i cui saldi sono
stati oggetto di confisca disposta con la sentenza di applicazione di pena, ex art.
444 cod. proc. pen., emessa il 22.4.2011 e divenuta irrevocabile nei confronti del

2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il
Panozzo, a mezzo del difensore di fiducia, denunciando il vizio di motivazione per
manifesta illogicità e contraddittorietà.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Nella specie, il ricorrente ha avanzato richiesta di restituzione ai sensi
dell’art. 676 cod. proc. pen. che il giudice dell’esecuzione ha rigettato con il
provvedimento avverso il quale è stato proposto ricorso per cassazione.
Deve, quindi, rilevarsi che avverso il provvedimento reso ai sensi dell’art.
676 cod. proc. pen., con le forme specificamente disciplinate per il procedimento
di esecuzione dagli artt. 665 e ss. cod. proc. pen. e, per quel che riguarda la
restituzione delle cose sequestrate e confiscate dagli art. 677 comma 4 cod.
proc. pen., non può essere proposto il ricorso per cassazione ma l’opposizione
allo stesso giudice dell’esecuzione;

ciò,

alla luce dell’ormai consolidato

orientamento di questa Corte – condiviso dal Collegio – anche quando il
provvedimento del giudice dell’esecuzione è stato emesso ai sensi dell’art. 666
cod. proc. pen., anziché de plano, per non privare la parte impugnante della
possibilità di far valere le doglianze di merito (Sez. 6, n. 35408, 22/09/2010,
Mafrica, rv. 248633).
Sicché, a norma dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., il ricorso deve
essere qualificato come opposizione e devono essere trasmessi gli atti al giudice
dell’esecuzione per il giudizio di opposizione in base al combinato disposto di cui
agli artt. 667, comma 4, e 666 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione, ai sensi dell’art. 667 comma 4 cod.
proc. pen., dispone la trasmissione degli atti al Gip del Tribunale di Roma.
Così deciso, il 18 febbrai

DEPOSITATA

predetto.

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