Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11142 del 18/02/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 11142 Anno 2014
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: LA POSTA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
POLITO DOMENICO SALVATORE N. IL 09/10/1964
avverso l’ordinanza n. 21/2013 GIP TRIBUNALE di VIBO
VALENTIA, del 05/06/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
lette/se ite le conclusioni del PG Dott. c ,
L

Data Udienza: 18/02/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento in data 3.12.2012 (dep. 5.12.2012) il Giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione di giudice
dell’esecuzione, ritenuta la propria competenza, su richiesta di Domenico
Salvatore Polito applicava l’indulto, ai sensi della legge n. 241 del 2006, nella
misura di mesi cinque e giorni cinque di reclusione, oltre la multa, in relazione
alla pena determinata con provvedimento di cumulo emesso dal Procuratore

Con successivo provvedimento del 30.1.2013 (dep. il 31.1.2013) lo stesso
giudice dell’esecuzione, revocando la ordinanza del 3/5.12.2012, rideterminava
nella misura complessiva di anni uno, mesi due e giorni dieci di reclusione, oltre
la multa, il beneficio dell’indulto applicato al Polito.
In data 12.2.3013 e 13.2.2013 il Procuratore generale presso la Corte di
appello di Catanzaro, al quale il predetto provvedimento era stato comunicato il
31.1.2013, chiedeva la revoca del beneficio concesso. Quindi, il giudice
dell’esecuzione emetteva due ordinanze de plano in data 18/19 marzo e 20/21
marzo 2013 con le quali revocava l’indulto applicato al Polito, ritenendo
sussistente la condizione risolutiva di cui all’art. 1 comma 3 della legge 241 del
2006, poiché il Polito era stato condannato per un reato associativo commesso
sino al novembre 2007, quindi, nel quinquennio dall’entrata in vigore della legge
241 del 2006.
Avverso detti provvedimenti di revoca dell’indulto il condannato proponeva
è preclusa dall’intervenuto giudicato,

opposizione deducendo che la revoca

atteso che l’ordinanza di applicazione dell’indulto che non è stata impugnata nei
termini dal Procuratore generale che ne aveva avuto regolare comunicazione in
data 31.1.2013.
Il giudice dell’esecuzione, all’esito dell’udienza camerale, ha respinto
l’opposizione rilevando che, ai sensi dell’art. 1 comma 3 della legge n. 241,
l’indulto è revocato di diritto e che l’art. 674 cod. proc. pen. prevede che il
giudice dell’esecuzione disponga obbligatoriamente la revoca del beneficio;
pertanto, il provvedimento di revoca ha solo una funzione ricognitiva di un
effetto caducatorio

ope legis.

Conseguentemente, ad avviso del giudice, i

provvedimenti di revoca impugnati sono stati assunti legittimamente ex officio,
indipendentemente dalla iniziativa del pubblico ministero e dal contraddittorio tra
le parti.

2. Avverso il rigetto della opposizione ha proposto ricorso per cassazione il
Polito, a mezzo del difensore, denunciando la violazione di legge ed il vizio di
motivazione.
2

generale presso la Corte di appello di Catanzaro in data 19.9.2011.

Rileva che avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione in data
30.1.2013 con il quale, previa revoca del precedente reso in data 5.12.2012,
veniva applicato l’indulto nella misura di anni uno, mesi due e giorni dieci di
reclusione ed euro 206,58 di multa il Procuratore generale non aveva proposto
opposizione ma aveva avanzato istanza di revoca del provvedimento. Sulla
stessa il giudice dell’esecuzione provvedeva

de plano,

in data 19.3.2013,

revocando l’indulto nella misura di mesi nove di reclusione e, successivamente,
in data 21.3.2013, revocando il beneficio per gli ulteriori mesi cinque e giorni

Denuncia, quindi, la illegittimità della revoca dell’indulto richiesta dal
pubblico ministero che avrebbe dovuto proporre opposizione ai sensi dell’art. 667
comma 4 cod. proc. pen. nel termine di quindici giorni.
Deduce, altresì, la nullità, per violazione dell’art. 178 cod. proc. pen., del
provvedimento del 21.3.2013 con il quale il giudice procedeva di ufficio alla
revoca dell’indulto applicato con ordinanza del 5.12.2012.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.
Va precisato, in primo luogo, che l’ordinanza emessa dal giudice
dell’esecuzione in data 30.1.2013

(dep.

il 31.1.2013) è, all’evidenza, il

provvedimento con il quale è stato applicato il beneficio dell’indulto al Polito,
determinando la pena da condonare in anni uno, mesi due e giorni dieci di
reclusione, oltre la multa, ed assorbendo in tal modo la precedente ordinanza del
3/5.12.2012.
Come è noto, l’ordinanza di applicazione dell’indulto, che ai sensi dell’art.
672 cod. proc. pen. viene emessa dal giudice dell’esecuzione senza formalità,
può essere impugnata dalle parti a mezzo dell’opposizione a norma dell’art. 667
comma 4 cod. proc. pen.. In tal senso, quindi, poteva essere qualificata la
richiesta del Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro che,
avuta comunicazione del provvedimento di applicazione dell’indulto in data
31.1.2013, tempestivamente in data 12.2.3013 e 13.2.2013 aveva domandato la
revoca del beneficio applicato ravvisando la condizione di cui all’art. 1 comma 3
della legge 241 del 2006.
Tuttavia, la legittimazione ad impugnare i provvedimenti adottati dal giudice
dell’esecuzione spetta, in via esclusiva, per espressa designazione del legislatore,
al pubblico ministero che è parte in quel procedimento e che si individua ai sensi
dell’art. 655 comma 1 e 2 cod. proc. pen. nel pubblico ministero presso il giudice
indicato dall’art. 665 cod. proc. pen., non potendosi riconoscere al Procuratore

3

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dieci di reclusione.

generale presso la Corte d’appello un potere di surroga assimilabile a quello
attribuitogli dall’art. 570 cod. proc. pen. nel giudizio di cognizione.
E’

stato, infatti, precisato che «l’autonomia funzionale conferita

dall’ordinamento processuale ai singoli rappresentanti del pubblico ministero
rispetto a tutte quelle attività per le quali non é diversamente stabilito induce a
ritenere che, anche in tema di impugnazione, non é consentita, se non nei casi
espressamente previsti dalla legge, la sostituzione dell’organo di grado superiore
a quello presso il giudice che ha deliberato il provvedimento e che é

dep. 23/11/2006, Raffaeli, rv. 235981; Sez. 1, n. 1375 del 24/11/2010 – dep.
19/01/2011, Marchesani, rv. 249203; Sez. 1, n. 6324 del 11/01/2013 – dep.
08/02/2013, De Giglio, rv. 254224).
Nel caso di specie, quindi, il Procuratore generale presso la Corte di appello
di Catanzaro non era legittimato

a

proporre opposizione avverso il

provvedimento di applicazione dell’indulto reso dal Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Vibo Valentia competente in funzione di giudice
dell’esecuzione.
Tanto precisato, deve essere, altresì, rilevarsi che – diversamente da quanto
affermato nell’ordinanza impugnata che cita una decisione di questa Corte isolata
e non esattamente in termini – la revoca dell’indulto non può essere disposta
d’ufficio dal giudice dell’esecuzione, pena la nullità assoluta, ai sensi dell’art.

178, comma primo, lett. b)

cod. proc. pen., perché il

procedimento di

esecuzione, salvo che per l’applicazione dell’amnistia o dell’indulto, richiede
l’impulso di parte (Sez. 1, n. 29203 del 23/05/2013 – dep. 09/07/2013, Serino,
rv. 256793; Sez. 1, n. 11766 del 28/02/2012 – dep. 29/03/2012, Ielata, rv.

252295; Sez. 1, n. 42308 del 11/11/2010 – dep. 30/11/2010, Ratini, rv.
249024; Sez. 1, n. 1839 del 28/11/2006 – dep. 22/01/2007, Fortini, rv.
235794).
Inoltre, nella specie il

giudice dell’esecuzione non ha applicato il

procedimento di cui all’art. 666 cod. proc. pen. previsto per la revoca dell’indulto

dall’art. 674 cod. proc. pen.. Anche sotto tale profilo, essendo stata disposta la
revoca dell’indulto con la cosiddetta procedura de plano, ossia senza l’osservanza

delle forme e delle garanzie del contraddittorio di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 666
cod. proc. pen., i provvedimenti conseguenti sono illegittimi (Sez. 1, n. 5626 del
23/11/1994 – dep. 11/02/1995, Floris, rv. 200871).
Mezzo di impugnazione dei provvedimenti emessi ai sensi dell’art. 674 cod.
proc. pen., ancorchè adottati de plano, è il ricorso per cassazione come previsto
dall’art. 666 comma 6 cod. proc. pen.. Pertanto, l’impugnazione (opposizione)
originariamente proposta dal Polito avverso le due ordinanze in data 18/19
marzo e 20/21 marzo 2013 con le quali è stato revocato il beneficio dell’indulto
4

naturalmente legittimato a contestarlo» (Sez. 1, n. 38846 del 27/10/2006 –

,

#

doveva essere qualificata dal giudice dell’esecuzione ricorso per cassazione e
trasmessa a questa Corte.
Per tutte le ragioni innanzi indicate, l’ordinanza in data 5.6.2013 con la
quale il giudice dell’esecuzione ha rigettato l’opposizione del Polito avverso la
revoca dell’indulto, poi impugnata con il ricorso per cassazione in esame, deve
essere annullata senza rinvio. Ugualmente devono essere annullate senza rinvio
le ordinanze emesse in data 19.1.2013 e 21.3.2013 con le quali il giudice
dell’esecuzione ha revocato, peraltro, con procedimento de plano, il beneficio

31.1.2013) sul quale si è formato il giudicato in mancanza di opposizione del
pubblico ministero a tanto legittimato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata, nonché, le ordinanze del 19 e
21 marzo 2013.

Così deciso, il 18 febbraio 2014.

dell’indulto applicato al Polito con il provvedimento in data 30.1.2013 (dep.

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