Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11141 del 18/02/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 11141 Anno 2014
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Errouichek Abdallah

n. il 14 dicembre 1963

avverso
l’ordinanza 29 gennaio 2013 — Tribunale di Ancona, sezione distaccata di Osimo;
sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Maurizio Barbarisi;
lette le conclusioni scritte del rappresentante del Pubblico Ministero, sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che ha chiesto l’annullamento senza
rinvio dell’ordinanza impugnata con restituzione degli atti;

Data Udienza: 18/02/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE -Prima Sezione penale

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza deliberata in data 29 gennaio 2013, depositata in cancelleria il 15 novembre 2012, il Tribunale di Ancona, sezione distaccata di Osimo dichiarava l’improcedibilità dell’istanza avanzata nell’interesse di Errouichek Abdallah volta a ottenere l’applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell’art. 671
cod. proc. pen., in relazione alle condanne ivi indicate, non risultando sentenze pro-

2. — Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto
tempestivo ricorso per cassazione l’Errouichek chiedendone l’annullamento per violazione di legge atteso che il Tribunale di Ancona è stato individuato come l’Autorità
giudiziaria competente a decidere avendo emesso l’ultima sentenza divenuta irrevocabile come desumibile dalla allegata posizione giuridica. In ogni caso, l’istanza sarebbe dovuta essere inviata al giudice ritenuto competente per il principio della
conservazione degli atti.

Osserva in diritto
3. — Il ricorso è fondato e merita accoglimento: l’ordinanza impugnata va annullata senza rinvio come da dispositivo.
3.1 — Il giudice investito di qualsivoglia domanda di giustizia deve innanzitutto
domandarsi, a prescindere da una specifica istanza di parte sul punto, se egli o meno competente a decidere in relazione alle apposite norme processuali che individuano tale profilo sia sotto l’aspetto territoriale, che materiale o funzionale, nonché
quelle interne che individuano tabellarmente il giudice nella sua individualità fisica.
Ciò è indispensabile non solo per evitare la formazione di atti nulli, ma anche per
salvaguardare il principio della predeterminazione del giudice naturale.
Nella fattispecie, se il giudice ha ottemperato a tale onere pervenendo a formulare un giudizio negativo della propria legittimazione a decidere, non ha tuttavia
approfondito la tematica della competenza di chi avrebbe dovuto, al suo posto, occuparsi della istanza avanzata ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., limitandosi alla
sterile declaratoria di improcedibilità. In forza del diverso, ma parimenti rilevante
principio della conservazione degli atti (ma anche di economia processuale e di limitazione generale delle spese di giustizia) faceva obbligo al giudice individuare
l’omologo organo competente

ritenuto legittimato a prendersi carico dell’istanza

Ud. in c.c.: 18 febbraio 2014 — Errouichek Abdallah — RG: 27636/13, RU: 4;

2

nunciate dall’ufficio.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE -Prima Sezione penale

(nella fattispecie l’Autorità che ha emesso, al momento della presentazione dell’istanza, la sentenza di condanna divenuta per ultimo irrevocabile) e conseguentemente inviare gli atti.
4. — Ne consegue che deve adottarsi pronunzia ai sensi dell’art. 620 cod. proc.
pen. come da dispositivo

annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Ancona, per quanto di competenza.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 18 febbraio 2014

Il C sigliere estensore

Il Presidente

per questi motivi

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