Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11140 del 18/02/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 11140 Anno 2014
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Sallmani Ervin

n. il 17 maggio 1986

avverso
l’ordinanza 27 febbraio 2013 — Tribunale di Modena;
sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Maurizio Barbarisi;
lette le conclusioni scritte del rappresentante del Pubblico Ministero, sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende;

Data Udienza: 18/02/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE -Prima Sezione penale

Ritenuto in fatto
1. — Con ordinanza deliberata in data 27 febbraio 2013, depositata in cancelleria il 10 aprile 2013, il Tribunale di Modena rigettava l’istanza avanzata nell’interesse di Sallmani Ervin volta a ottenere l’applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione alle condanne ivi indicate.

zioni per il riconoscimento dell’unicità del disegno criminoso, stante la non contiguità temporale e la diversità dei fatti accertati di cui alle sentenze indicate nell’istanza.
2. — Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto
tempestivo ricorso per cassazione Sallmani Ervin chiedendone l’annullamento per
violazione di legge e vizi motivazionali.

Osserva in diritto
3. — Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile con ogni dovuta conseguenza di legge.
3.1 — Il Giudice dell’esecuzione ha per vero fatto corretta applicazione delle
norme di legge e dei principi più volte affermati da questa Corte (v. Cass., Sez. 1, 7
aprile 2004, n. 18037, Tuzzeo, rv. 229052) circa l’inidoneità di mere situazioni soggettive a integrare l’identità del disegno criminoso di cui all’art. 81 cpv. cod. pen. e
che, del pari, è consolidata l’affermazione della radicale diversità dell’identità della
spinta criminosa o del movente pratico individuabile alla base di plurime violazioni
della legge penale rispetto alla medesimezza del disegno criminoso che deve ce-

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Il giudice argomentava la propria decisione rilevando l’insussistenza delle condi-

mentare i vari episodi di un reato continuato; è da ritenersi altresì consolidato il
principio secondo cui all’istante incombe un onere di allegazione di elementi specifici e concreti da cui desumere la fondatezza o meno dell’assunto (Cass., Sez. 5, 4
marzo 2004, n. 18586, rv. 229826; conformi ex plurimis Cass. n. 5518 del 1995; n.
77 del 1995; n. 4437 del 1994; n. 898 del 1993), irrilevante essendo, in difetto di
tali dati sintomatici, il mero riferimento alla relativa contiguità cronologica o all’analogia criminogena dei diversi fatti, indici, per lo più, come ritenuto nella specie, di
abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consu-

Ud. in c.c.: 18 febbraio 2014 — Sai/mani Ervin — RG: 27151/13, RU: 3;

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE -Prima Sezione penale

mazione di illeciti penali piuttosto che di attuazione di un medesimo progetto criminoso, unitariamente concepito e deliberato, sia pure nelle sue linee essenziali.
3.2. — Ciò posto, il Collegio osserva che il ricorso, più che individuare singoli
aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, tende a provocare
una nuova e non consentita rivalutazione delle circostanze di fatto oltre rivelarsi
non concreto e aspecifico, che, in quanto tale, è insindacabile in questa sede di le-

dell’istante di elementi concreti da cui dedurre la medesimezza del disegno criminoso, presupposto indefettibile per l’applicazione dell’istituto invocato, ha correttamente motivato il diniego dell’istanza. È stato infatti evidenziato, tra l’altro, la non
prossimità temporale dei fatti illeciti, la loro commissione in luoghi e con sodali differenti e la loro disomogeneità. Il giudice ha inoltre valutato in modo analitico il
contenuto delle diverse sentenze indicate in ricorso pervenendo alla conclusione,
all’esito della compiuta disamina delle stesse decisioni, con motivazione congrua,
adeguata e priva di erronea applicazione delle leggi penale e processuale, della sussistenza di un’ostatività (non superabile) al riconoscimento della continuazione.
4. — Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi indicativi dell’assenza di colpa (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di C 1.000,00 (mille) alla Cassa delle Ammende

per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 (mille) alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 18 febbraio 2014

sigliere estensore

Il Presidente

gittimità, mentre il provvedimento gravato, nella carenza di allegazione da parte

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