Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1114 del 25/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1114 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MAIORINO OLIVIERO N. IL 21/01/1956
avverso la sentenza n. 11/2011 TRIBUNALE di NOCERA
INFERIORE, del 04/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 25/11/2013
I
Maiorino Oliviero ricorre avverso la sentenza 4.11.11, emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore ai
sensi degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per il reato di furto aggravato,
concesse attenuanti generiche equivalenti, la pena di un anno di reclusione ed €200,00 di multa.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,
comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per non avere il giudice compiutamente motivato in ordine
In data 5.11.13 è pervenuta alla cancelleria di questa Corte dichiarazione di rinuncia al ricorso da
parte dell’Avv. Fausto De Nicola, procuratore speciale dell’imputato.
Osserva la Corte che l’intervenuta rituale rinuncia all’impugnazione comporta, ai sensi del
combinato disposto di cui agli artt.589-591 c.p.p., la inammissibilità del proposto ricorso, alla
inammissibilità del quale segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di
una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in € 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 25 novembre 2013
all’aumento di pena ex art.81 cpv. c.p. e ai parametri di cui all’art.133 c.p.