Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1114 del 15/11/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 1114 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PILER1 FRANCESCO PA00 N. IL 26/06/1949

avverso la sentenza n. 31/2010 TRIBUNALE di TERMINI IMERESE, DEL 01/12/2011
emessa nei confronti di:
MONTALBANO SAVERIO N. IL 04/10/1950
Visti gli atti, la sentenza e il ricorso
Udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Data Udienza: 15/11/2012

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Carmine Stabile,
ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio limitatamente agli
effetti civili.
Per la parte civile ricorrente è presente l’Avvocato Bacci Marcello in
sost. Avv. Sansone, il quale conclude chiedendo accogliersi il ricorso.
Deposita nota spese.
RITENUTO IN FATTO
1. Montalbano Saverio è imputato del reato di cui all’articolo 595 del
ai consiglieri, al sindaco, agli assessori, al segretario generale-direttore
generale ed ai dirigenti del primo settore del comune di Termini Imerese,
affermando che le iniziative giudiziarie intraprese nei suoi confronti da
alcuni appartenenti alla polizia municipale erano dovute alla propria
attività volta a stroncare cattive abitudini connaturate ad una vecchia
superata mentalità prevalentemente profittatrice della propria veste
Istituzionale, ed ancora affermando che il tutto sarebbe avvenuto in un
contesto di complessiva intesa di collaborazione fra tutti i soggetti citati
ai danni del dirigente-comandante della polizia municipale, offendeva la
reputazione di Pileri Francesco Paolo.
2. Il giudice di pace di Termini Imerese dichiarava l’imputato
colpevole e lo condannava alla pena di legge, nonché al risarcimento del
danno in favore della parte civile. Proposto appello, il tribunale di
Termini Imerese, ritenuto che i comportamenti scorretti indicati nella
nota del Montalbano, ed aventi certamente contenuto diffamatorio, non
erano diretti contro il Pileri, il quale era unicamente “reo” di aver
iniziato una procedura giudiziaria strumentalizzata dal sindaco e dal
segretario comunale, assolveva l’imputato.
3. Propone ricorso per Cassazione, ai soli effetti civili, il Pileri
lamentando mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione, anche sotto il profilo della erronea percezione del tenore
letterale delle espressioni diffamatorie e del travisamento dei fatti
contenuti nella nota diffamatoria costituente corpo del reato, ovvero
sotto il profilo della mancanza od insufficienza della motivazione, vizio
risultante dall’esame comparativo del testo della sentenza impugnata e
del contenuto degli altri atti processuali (in primis il documento corpo di
reato ed in secundis la sentenza di primo grado) e segnatamente delle
risultanze probatorie specificamente indicate, nonché per omessa

1

codice penale perché con una nota indirizzata al presidente del consiglio,

valutazione di circostanze essenziali, con riferimento agli artt.530, 533,
535, 538, 541, 546, 576, 606 cod. proc. pen. e 595 cod. pen..
4. Lamenta poi il ricorrente che tutte le motivazioni analiticamente
offerte dal giudice di primo grado sono state totalmente disattese dal
tribunale che, con succinta ed insufficiente motivazione, si è limitato a
ritenere la non riferibilità dello scritto diffamatorio anche all’indirizzo del
Pileri.

1. Il ricorso è inammissibile in quanto con esso la parte civile si lamenta
di una valutazione di merito compiuta dal tribunale, pur se corredata
di idonea motivazione; l’opinabilità della scelta non è deducibile in
questa sede di legittimità, deputata unicamente al controllo sulla
esistenza, logicità e coerenza del percorso argomentativo a sostegno
_della decisione.
2. Quanto al lamentato travisamento, si ricorda che in cassazione, a
seguito delle modifiche dell’art. 606, comma primo, lett. e) ad opera
dell’art. 8 della L. n. 46 del 2006, non è consentito dedurre il
“travisamento del fatto”, stante la preclusione per il giudice di
legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze
processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (cfr. Sez.
5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola).
3. Quanto al fatto che non tutte le argomentazioni spese nell’atto di
appello abbiano trovato specifica risposta nella sentenza di secondo
grado, sia sufficiente osservare che del tutto comprensibilmente il
tribunale, una volta ritenuta la non riferibilità degli scritti diffamatori
alla parte civile, ha omesso l’esame di tutte le altre circostanze
dedotte, in quanto assorbite.
4. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con
le conseguenti statuizioni in punto spese ed ammenda, liquidata
quest’ultima in via equitativa.
p.q.m.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuall e della somma di euro 1000 a favore
della cassa delle ammende.
Così Ìj5o il 15/11/2012

CONSIDERATO IN DIRITTO

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