Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11139 del 18/02/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 11139 Anno 2014
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Bonanno Pietro Armando

n. il 30 giugno 1959

avverso
l’ordinanza 20 settembre 2012 — Tribunale di Trapani;
sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Maurizio Barbarisi;
lette le conclusioni scritte del rappresentante del Pubblico Ministero, sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende;

Data Udienza: 18/02/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

Ritenuto in fatto
1. — Con ordinanza deliberata in data 20 settembre 2012, depositata in cancelleria il 12 novembre 2012, depositata in cancelleria in pari data, il Tribunale di Trapani rigettava l’istanza avanzata nell’interesse di Bonanno Pietro Armando volta a
ottenere la sostituzione della pena dell’ergastolo, attualmente in esecuzione, irrogata con la sentenza della Corte di Appello di Palermo 28 luglio 2003 (irrevocabile l’8

Il giudice rilevava che, nella fattispecie, il giudice federale argentino aveva concesso l’estradizione poiché risultavano ricorrenti i requisiti previsto dalla Convenzione di estradizione con l’Italia ai sensi della legge 23 luglio 1919 e l’art. 52 della legge 14 luglio 1967. Inoltre, il giudice federale non aveva subordinato la concessione
dell’estradizione alla non esecuzione nello Stato richiedente di una pena diversa da
quella prevista in Argentina (che appunto non prevede l’ergastolo) mentre l’estradando aveva prestato il proprio consenso all’estradizione medesima non prospettando elementi ostativi. Veniva infine rilevato che la Costituzione argentina ripudia solo la pena di morte, ma non anche l’ergastolo previsto per alcuni reati militari e per il reato di desaparaticion forzata di persone.
2. — Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto
tempestivo ricorso per cassazione Bonanno Pietro Armando chiedendone l’annullamento per violazione di legge e vizi motivazionali.
Con l’unico motivo di gravame il ricorrente ha rilevato la contraddittorietà della
motivazione del provvedimento impugnato non avendo il giudice inteso che la doglianza avanzata era relativa al fatto che l’Argentina non consente l’estradizione per
reati speciali, gli unici per i quali tale medesimo Paese prevede l’ergastolo, mentre
il reato per il quale è stato concessa l’estradizione è punito in Argentina con pena
temporanea; inoltre nella Convenzione regolante i rapporti tra i due Paesi in questa
materia è stato inserito l’espresso rifiuto delle parti a trattamenti sanzionatori contrari ai principi umanitari, tenuto contro altresì che l’Italia ha previsto, nella propria
Carta Costituzionale, di volersi adeguare a detti principi internazionali. Inoltre, il
provvedimento impugnato è carente di motivazione anche in punto di violazione del
principio di uguaglianza atteso che se il Bonanno fosse rimasto in Argentina avrebbe scontato la pena temporanea. La motivazione è altresì illogica per la violazione
del principio della doppia incriminazione stante il fatto che in Argentina non è prevista la pena perpetua per il reato per il quale vi è stata estradizione.

Ud. in c.c.: 18 febbraio 2014 — Bonanno Pietro Armamando — RG: 51907/12, RU: 01;

luglio 2004) per í reati di omicidio aggravato e altro.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

Osserva in diritto
3. — Il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.
3.1 — La problematica se l’ergastolo sia o meno un trattamento contrario ai
principi umanitari esula i limiti angusti del giudizio che ci occupa. Certamente, tuttavia, non può non tenersi conto del fatto che l’Argentina, non ha ritenuto che

ha data esecuzione, così come ha concretamente fatto, l’estradizione, e se
l’ordinamento giuridico di tale Paese straniero prevede detta pena per alcuni determinati reati. Non è rilevante, per contro, che per il reato per cui è stata concessa
l’estradizione l’Argentina preveda la pena temporanea, posto che ciò che è necessario perché l’estradizione sia concessa è che il delitto per cui viene chiesta
l’estradizione sia punito nel Paese richiesto (da qui la non violazione del principio
della doppia incriminazione) e che nel paese richiedente non vi siano pene ripudiate
come la pena di morte, la tortura e le punizioni corporali. Non importa cioè che la
pena sia nello specifico diversa nei due Paesi, in quanto ciò attiene alla diversa rilevanza che nell’ordinamento di ciascun Stato viene assegnata a ciascun illecito a seconda della preminenza dell’interessi giuridici da tutelare, bensì che il reato sia punito con sanzione penale.
Sotto questo ultimo profilo nulla è previsto nella Convenzione applicata nella
fattispecie (tra i due Paesi) che vieti concretamente l’estradizione, atteso peraltro
che il Bonanno ha prestato il proprio consenso alla medesima estradizione senza
nulla obiettare.
Del tutto irrilevante è poi la doglianza difensiva che attiene alla supposta violazione del principio di uguaglianza atteso che, si sostiene:” se il Bonanno fosse rimasto in Argentina avrebbe scontato la pena temporanea. A parte la considerazione
che il principio di uguaglianza opera tra condannati sottoposti alla medesima legge
sicché non si può invocare tale principio in relazione a due ordinamenti giuridici distinti e autonomi, vi è da ribadire che l’odierno ricorrente ha prestato esplicito consenso alla sua estradizione (né ha impugnato il provvedimento argentino che disponeva l’estradizione), sicché anche a voler in via ipotetica ritenere sussistente la sperequazione trattamentale (ma così non è, come dianzi argomentato) trattasi di disparità liberamente accettata dal soggetto, libero di rifiutarsi di sottoporvisi. Una
volta accettata la giurisdizione italiana (nella sua interezza), abbandonando di conserva quella straniera, il condannato non può introdurre dei distinguo applicativi

Ud. in c.c.: 18 febbraio 2014 — Bonanno Pietro Armamando — RG: 51907/12, RU: 01;

3

[‘ergastolo previsto in Italia, per il reato per cui si procede violasse tali principi se

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE -Prima Sezione penale

propri dell’uno o dell’altro sistema giuridico solo perché a luì più favorevoli (electa
una via non datur recursus ad alteram).
4. — Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
per questi motivi

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 18 febbraio 2014

Il onsigliere estensore

Il Presidente

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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