Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11138 del 05/02/2014


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Penale Ord. Sez. 1 Num. 11138 Anno 2014
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: CASA FILIPPO

ORDINANZA

sul conflitto di competenza sollevato da:
GIP TR BUSTO ARSIZIO nei confronti di:
GIP TR MILANO
con l’ordinanza n. 4091/2013 GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO,
del 30/09/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;
10k/sentite le conclusioni del PG Dott. ba,-..rm.«.0 q A#

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Uditi difensor Avv.;

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Cita- e-14-m2.-en)

74.A.V C-12.4_

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Data Udienza: 05/02/2014

Ritenuto in fatto

Con ordinanza resa in data 20.9.2013, il G.I.P. di Milano applicava la misura cautelare
della custodia in carcere a VATALARO Alfredo, GEROSA Paolo e VERSACI Vincenzino Lorenzo in
relazione ai reati di rapina aggravata e detenzione e porto illegali di pistola in concorso,
commessi in Terrazzano di Rho il 29.5.2013.
Contestualmente dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale
di Busto Arsizio osservando: che i reati in contestazione erano stati commessi in luogo

in forza del D.Lgs. n. 155/12 efficace dal 13.9.2013, territorio ricompreso nel circondario del
Tribunale di Busto Arsizio; che con tale decreto non erano state dettate particolari disposizioni
transitorie, se non quelle secondo cui “fino alla data di cui all’art. 11 co. 2 (13.9.2013) il
processo si considera pendente davanti all’ufficio giudiziario destinato alla soppressione (art. 9
co. 2)”; che, in assenza di apposite disposizioni transitorie, allorché si modifichino i criteri di
competenza, solo il procedimento già radicato dinanzi al giudice competente secondo le norme
poi modificate era insensibile alle modificazioni sopravvenute in virtù del principio della
“perpetuatio jurisdictionis”; che il radicamento del procedimento davanti al giudice, tuttavia, si
verificava solo nell’ipotesi in cui fosse stata già esercitata l’azione penale e non già in fase di
indagini preliminari con la mera proposizione della richiesta di misura cautelare; che tale
principio si evinceva con chiarezza dalla sentenza della Cassazione a SS. UU. n. 3821 del
17.1.2006.
Il G.I.P. di Busto Arsizio in data 30.9.2013, conformandosi alla richiesta formulata dal
PM, sollevava conflitto negativo di competenza ai sensi degli artt. 28, co. 1, lett. b) e 30 c.p.p.
Incorporata la richiesta del PM, che aveva riportato la normativa rilevante (leggedelega 14.9.2011 n. 148; D.Lgs. 7.9.2012 n. 155), le delibere del C.S.M. e la posizione del
Ministero della Giustizia, nonché esaminato la citata sentenza n. 3821/2006 delle SS.UU.,
richiamato pronunce della Corte Costituzionale e della Corte EDU e lo schema di decreto
legislativo approvato nel CdM n. 24 del 19.9.2013, il GIP osservava: che i reati in questione
erano stati commessi ben prima del 13.9.2013; che la notizia di reato era pervenuta alla
Procura della Repubblica di Milano in data 5.6.2013 con iscrizione a carico di ignoti; che il
procedimento era stato iscritto a Mod. 21 in data 26.7.2013; che, pertanto, la competenza
doveva restare in capo al GIP di Milano.

Considerato in diritto

Il conflitto

– che si sostanzia nella divergente interpretazione del concetto di

“pendenza” del procedimento – va risolto nei termini prospettati dal G.I.P. di Busto Arsizio in
base alle norme transitorie previste dal decreto legislativo, in via di pubblicazione, approvato in
esame definitivo dal Consiglio dei Ministri in data 24.1.2014, a seguito del parere espresso

costituente frazione del comune di Rho, già sezione distaccata del Tribunale di Milano ed oggi,

dalle Commissioni parlamentari di merito e del Consiglio Superiore della Magistratura, che
integra, corregge e coordina il decreto legislativo del 7.9.2012, n. 155, concernente la nuova
organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del Pubblico Ministero e il decreto legislativo
del 7.9.2012, n. 156, concernente la revisione delle circoscrizioni giudiziarie dei Giudici di Pace,
secondo quanto previsto dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
Con l’articolo 8 (“Disposizioni transitorie”) vengono aggiunti due nuovi commi all’art. 9
del D.L.vo n. 155/2012.
Il primo (comma 2-bis), che è quello che interessa in questa sede, introduce una norma

ricostruzione ermeneutica della disposizione di cui all’art. 9, già condivisa dal C.S.M. con
delibera del 22.5.2013.
Per i procedimenti penali è espressamente individuato quale momento di pendenza
quello in cui la notizia di reato è acquisita o è pervenuta agli uffici del PM: “La soppressione
delle sezioni distaccate di tribunale non determina effetti sulla competenza per i procedimenti
civili e penali pendenti alla data di efficacia di cui all’articolo 11, comma 2, i quali si
considerano pendenti e di competenza del tribunale che costituisce sede principale. I
procedimenti penali si considerano pendenti dal momento in cui la notizia di reato è acquisita o
pervenuta agli uffici del pubblico ministero”.
Nella relazione allo schema del decreto “correttivo” si legge che il riferimento non già al
momento formale dell’iscrizione, ma a quello della disponibilità della notizia di reato da parte
dell’Ufficio di procura, tiene conto di un dato della prassi, costituito dal ritardo, spesso
consistente, con cui gli uffici provvedono, per oggettive difficoltà logistiche e organizzative,
all’adempimento dell’iscrizione.
Alla stregua della riportata disposizione transitoria, non ancora ufficialmente in vigore
(come detto, il decreto legislativo correttivo, approvato il 24.1.2014 dal Consiglio dei Ministri,
deve essere, alla data dell’odierna decisione, ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale), ma,
comunque, espressiva di una chiara volontà del legislatore, risolutrice dei dubbi interpretativi
posti dalla disciplina vigente (vedi la Relazione allo schema di decreto); considerato che, con
riferimento al procedimento per rapina di cui in premessa, la notizia di reato è pervenuta alla
Procura della Repubblica di Milano in data 5.6.2013 con iscrizione a carico di ignoti e che il
procedimento è stato iscritto a Mod. 21 in data 26.7.2013, date entrambe antecedenti a quella
di efficacia del D.L.vo n. 155/2012 (13.9.2013), è indubbio che l’A.G. competente debba
essere il G.I.P. di Milano.
Occorre, oltre tutto, evidenziare che con il decreto correttivo suddetto il comune di Rho,
nella cui frazione territoriale di Terrazzano è stato commesso il delitto in questione, viene ad
essere nuovamente attribuito al circondario del tribunale di Milano in luogo di quello di Busto
Arsizio (vedi Tab. A, all. I al decreto in corso di pubblicazione).
Per le ragioni esposte, ai sensi dell’art. 32 c.p.p., deve essere dichiarata la competenza
del G.I.P. del Tribunale di Milano.
2

interpretativa, relativa ai procedimenti civili e penali, che accoglie espressamente la

P.Q. M.

dichiara la competenza del G.I.P. del Tribunale di Milanor.~: 4:/-8)-”

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Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2014

Il Presidente

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