Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11135 del 09/12/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 11135 Anno 2014
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: MAGI RAFFAELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ANTICOLI ROBERTO N. IL 28/01/1973
avverso l’ordinanza n. 8179/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 22/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. T-. s

o

1%

Udit i difensor Avv.;

4

Data Udienza: 09/12/2013

IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ordinanza resa in data 22 maggio 2013 il tribunale di Sorveglianza di
Roma rigettava le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di
detenzione domiciliare proposte da Anticoli Roberto.
Costui risulta condannato alla pena di mesi uno e giorni venti di reclusione per
lesioni e violazione della legge sulla disciplina delle armi.
In motivazione si ritiene che l’esistenza di due precedenti risalenti al 1993
(oltraggio) e al 1995 (lesione e danneggiamento) unitamente alla considerazione

consistito in una aggressione portata ad un operaio intento a sistemare il manto
stradale, con uso di un coltello) non consentono di formulare prognosi favorevole
in punto di pericolosità sociale del condannato, mancando anche concreti segni di
resipiscenza.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo del
difensore – Anticoli Roberto, deducendo erronea applicazione della normativa di
riferimento e vizio di motivazione.
Il ricorrente osserva che nella valutazione in tema di pericolosità il Tribunale ha
ritenuto di valorizzare due precedenti penali per fatti commessi ben 14 anni
prima del fatto in espiazione. Inoltre nella valutazione non si è tenuto conto della
modesta entità della pena inflitta per il fatto avvenuto nell’anno 2009, dovuta
anche all’intervenuto risarcimento del danno e dell’assenza di carichi pendenti.
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Da ciò la violazione del principio di completezza e congruità della motivazione
assunta in rapporto ai parametri normativi applicabili al caso di specie.
3. Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni che seguono.
La motivazione emessa non risponde al principio di necessaria completezza circa
la verifica dei dati istruttori disponibili e non esplica in modo adeguato le ragioni
del diniego.
Vero è che l’affidamento in prova al servizio sociale, così come la detenzione
domiciliare, implicano la formulazione di una prognosi positiva in tema di
prevenzione dal pericolo di commissione di ulteriori reati e di esito positivo del
percorso di risocializzazione.
Tuttavia nel formulare tale giudizio prognostico il Tribunale di Sorveglianza ha
l’obbligo di indicare in modo analitico e coerente i dati indicativi della
pericolosità, senza trascurare – pena la violazione del dovere di completezza
motivazionale ( su cui, in termini generali, Sez. IV, n.14732 del 1.3.2011,

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delle modalità del fatto giudicato (avvenuto nel mese di giugno del 2009 e

Molinario, rv 250133 nonchè Sez. I, n.25117 del 14.7.2006, Stojanovic, rv
234167) eventuali elementi conoscitivi favorevoli all’istante.
Va inoltre considerato che l’esistenza di una specifica manifestazione di condotta
antisociale è ovviamente presupposta in virtù della intervenuta condanna e il
livello di pericolosità va sempre valutato in concreto, tenendo conto del fatto che
l’istituto dell’affidamento in prova mira, anche attraverso le prescrizioni di cui al
comma 5 dell’art. 47 Ord.pen. a favorire il recupero del condannato. Non può
pertanto affermarsi che dette prescrizioni siano inidonee – in ipotesi – a

compiere una verifica approfondita ed esaustiva dei pretesi indicatori di
permanente antisocialità (in tal senso Sez. I 27.10.1994, ric. Bonicoli, nonchè, di
recente, Sez. I n. 31809 del 9.7.2009 ove si è precisato che la gravità del reato
commesso non è di per sè sola ostativa alla concessione del beneficio).
Nel caso in esame, dunque, non appare adeguatamente valutato :
a) il decorso del tempo, pari a circa 14 anni, tra le pregresse manifestazioni di
pericolosità (di cui non viene esplicata la obiettiva valenza) e l’episodio
verificatosi nel 2009 . Trattasi di un dato che non appare -di certo- neutro, in
quanto depone, tendenzialmente, per la occasionalità delle violazioni ;
b) l’esito del giudizio relativo all’episodio delittuoso del 2009 con quantificazione
della pena (mesi uno e giorni venti di reclusione) in termini tali da far dedurre
ragionevolmente una modesta lesività della condotta;
c) la condotta susseguente al reato, che non vede l’emersione di elementi di
segno contrario alla episodicità del comportamento.
Ne deriva l’accoglimento del ricorso, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di
Sorveglianza di Roma.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
Sorveglianza di Roma.
Così deciso il 9 dicembre 2013

Il Consigliere estensore

Il Presidente

raggiungere l’effetto (in presenza delle ulteriori condizioni di accesso) senza

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