Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11133 del 09/12/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 11133 Anno 2014
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: MAGI RAFFAELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DE ROSA GIOVINA N. IL 11/06/1963
avverso l’ordinanza n. 23/2012 TRIBUNALE di LANCIANO, del
24/01/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Ge kcQ_2 2_0 n-Q_

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Data Udienza: 09/12/2013

IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con provvedimento emesso de plano in data 24.1.2013 il G.E. del Tribunale di
Lanciano dichiarava inammissibile l’istanza in tema di indulto proposta da De
Rosa Giovina.
Con tale istanza era stata proposta una riconsiderazione della applicazione
dell’indulto (per mesi dieci e giorni 17) concesso con sentenza emessa il
14.11.2008 in virtù della successiva decisione emessa in sede esecutiva che
aveva applicato la previsione dell’art. 81 comma 2 c.p. unificando la violazione in

Ad avviso del Giudice dell’Esecuzione tale riconsiderazione dell’indulto non risulta
possibile, posto che il beneficio non può essere applicato più di una volta, a nulla
valendo il successivo riconoscimento della continuazione con i fatti posti alla base
di altra decisione.

2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo
del difensore – De Rosa Giovina, deducendo erronea applicazione della discipiina
normativa di riferimento.
Ad avviso della ricorrente non si tratterebbe di una duplicazione del beneficio
quanto della sua necessaria applicazione in rapporto alle successive vicende
esecutive, non più sulla originaria pena stabilita con la decisione del 14.11.2008
ma sul reato continuato oggetto dell’attuale rapporto esecutivo.

3. Il ricorso per cassazione va qualificato come opposizione ai sensi dell’art. 667
comma 4 cod.proc.pen. .
Va infatti osservato che la disciplina normativa applicabile al caso qui in esame è
quella dell’art. 672 cod.proc.pen. che rimanda alla sequenza procedimentale
descritta dall’art. 667 comma 4 cod.proc.pen. .
Tale ultima norma prevede che ad una prima decisione emessa de plano possa
far seguito l’opposizione da parte dell’interessato, atto teso alla instaurazione
della procedura camerale in contraddittorio ai sensi dell’art. 666 cod.proc.pen. .
La natura giuridica della opposizione, strumento di rivalutazione nel merito della
prima decisione su impulso di parte, è del tutto assimilabile a quella di una
impugnazione.
Da qui, per costante orientamento espresso da questa Corte, deriva la
valutazione per cui l’eventuale ricorso per cassazione va qualificato – ai sensi
dell’art. 568 comma 5 cod.proc.pen. – come opposizione, con trasmissione degli
atti al giudice di merito competente.

2

questione ad altra decisione di condanna (emessa 25.11.2007).

P.Q.M.
Qualificato il ricorso come opposizione ai sensi dell’art. 667 comma 4 c.p.p.
dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Lanciano.

Così deciso il 9 dicembre 2013

Il Presidente

Il Consigliere estensore

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